Art. 5 
 
 
              Notificazioni e comunicazioni telematiche 
 
  1. Le notificazioni e le comunicazioni  telematiche  sono  eseguite
mediante la trasmissione dei documenti informatici  all'indirizzo  di
PEC di cui all'articolo 7. Le  comunicazioni  tra  gli  uffici  delle
pubbliche amministrazioni possono essere eseguite  anche  mediante  i
sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al  comma
1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte
del gestore di posta  elettronica  certificata  del  destinatario  la
ricevuta di avvenuta consegna e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3.  Nel  caso  di  notificazioni  eseguite  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario ai sensi degli articoli 137  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile,   gli   atti   da   notificare   vanno   trasmessi
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'Ufficio
Notificazioni Esecuzioni e  Protesti  (UNEP)  pubblicato  sull'indice
degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA). 
  4. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
estratto, con contestuale messa a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del  S.I.Gi.T.,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3,  con  modalita'
tali da garantire l'identificazione  dell'autore  dell'accesso  e  la
tracciabilita' delle relative attivita'. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il Capo VIII  del  citato  d.lgs.  n.  82/2005  reca:
          «Sistema Pubblico di Connettivita'  e  Rete  Internazionale
          della Pubblica Amministrazione». 
              - Il testo degli art. 45 e  48  del  citato  d.lgs.  n.
          82/2005 e' il seguente: 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.». 
              «Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sentito DigitPA. 
              2. La trasmissione del documento  informatico  per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
              3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono
          opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1.». 
              - Il testo dell'art. 137 del c.p.c. e' il seguente: 
              «Art. 137 (Notificazioni). - Le  notificazioni,  quando
          non e' disposto altrimenti,  sono  eseguite  dall'ufficiale
          giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero o del cancelliere. 
              L'ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione
          mediante  consegna  al  destinatario  di   copia   conforme
          all'originale dell'atto da notificarsi. 
              Se l'atto da notificare o comunicare e'  costituito  da
          un documento informatico e  il  destinatario  non  possiede
          indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  l'ufficiale
          giudiziario esegue la notificazione  mediante  consegna  di
          una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata
          conforme all'originale, e conserva il documento informatico
          per  i  due  anni  successivi.  Se  richiesto,  l'ufficiale
          giudiziario  invia  l'atto  notificato   anche   attraverso
          strumenti telematici  all'indirizzo  di  posta  elettronica
          dichiarato  dal  destinatario  della  notifica  o  dal  suo
          procuratore, ovvero consegna ai medesimi,  previa  esazione
          dei  relativi  diritti,  copia  dell'atto  notificato,   su
          supporto informatico non riscrivibile. 
              Se la notificazione non puo' essere  eseguita  in  mani
          proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto  dal
          secondo  comma  dell'art.  143,   l'ufficiale   giudiziario
          consegna o deposita la copia  dell'atto  da  notificare  in
          busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
          cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella
          relazione in calce all'originale  e  alla  copia  dell'atto
          stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. 
              Le disposizioni di cui al  quarto  comma  si  applicano
          anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».