Art. 6 
 
 
           Elezione di domicilio digitale e sue variazioni 
 
  1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
31 dicembre 1992,  n.  546,  contenuta  nel  ricorso  introduttivo  o
nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale
ad elezione di domicilio  digitale  ai  fini  delle  comunicazioni  e
notificazioni telematiche. 
  2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative
stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  ed  hanno
effetto dal decimo giorno successivo a  quello  in  cui  siano  state
notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle  parti
costituite ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
  3. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano  anche  nei
successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 18 del citato d.lgs. n. 546/92  e'
          il seguente: 
              «Art. 18 (Il ricorso). - 1. Il processo  e'  introdotto
          con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 
              2.Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
                a) della commissione tributaria cui e' diretto; 
                b) del ricorrente e del  suo  legale  rappresentante,
          della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio
          eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche'
          del codice fiscale e dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata; 
                c) dell'ufficio del Ministero delle finanze  o  dell'
          ente  locale  o  del   concessionario   del   servizio   di
          riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
                d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; 
                e) dei motivi. 
              3. Il ricorso deve essere  sottoscritto  dal  difensore
          del ricorrente e contenere  l'indicazione  dell'incarico  a
          norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso  non  sia
          sottoscritto  personalmente,  nel  qual  caso  vale  quanto
          disposto dall'art.  12,  comma  5.  La  sottoscrizione  del
          difensore o della parte deve  essere  apposta  tanto  nell'
          originale quanto nelle copie  del  ricorso  destinate  alle
          altre parti, fatto salvo quanto  previsto  dall'  art.  14,
          comma 2. 
              4.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   e'
          assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
          2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e
          all'indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e'
          sottoscritta a norma del comma precedente.». 
              - Il testo dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 546/92  e'
          il seguente: 
              «Art. 17 (Luogo delle comunicazioni e notificazioni). -
          1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la
          consegna in  mani  proprie,  nel  domicilio  eletto  o,  in
          mancanza, nella residenza o  nella  sede  dichiarata  dalla
          parte all'atto  della  sua  costituzione  in  giudizio.  Le
          variazioni del domicilio o della  residenza  o  della  sede
          hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in  cui
          sia stata notificata alla segreteria  della  commissione  e
          alle parti costituite la denuncia di variazione. 
              2.  L'indicazione  della  residenza  o  della  sede   e
          l'elezione  del  domicilio  hanno  effetto  anche   per   i
          successivi gradi del processo. 
              3.  Se   mancano   l'elezione   di   domicilio   o   la
          dichiarazione della residenza o della sede  nel  territorio
          dello Stato  o  se  per  la  loro  assoluta  incertezza  la
          notificazione  o  la  comunicazione  degli  atti   non   e'
          possibile, questi sono comunicati o  notificati  presso  la
          segreteria della commissione.».