Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni 1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche. 2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 18 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 18 (Il ricorso). - 1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 2.Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2. 4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.». - Il testo dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 17 (Luogo delle comunicazioni e notificazioni). - 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.».