Art. 7 
 
 
             Indirizzo di posta elettronica certificata 
 
  1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali
di accesso sono state rilasciate previa identificazione del  titolare
ai sensi dell'articolo  65,  comma  1,  lett.  c)  bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel
ricorso o nel primo atto difensivo ed  e'  riportato  nella  nota  di
iscrizione a ruolo. 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
legge dello Stato, l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  di
cui al comma 1 deve coincidere con quello  comunicato  ai  rispettivi
ordini  o  collegi,  ai  sensi  dell'articolo  16,   comma   7,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC. 
  3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica  dinanzi  alle
Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica  certificata
di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore
in conformita' a quanto stabilito dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  previa  identificazione  del
soggetto medesimo. 
  4. Per le societa' e le imprese individuali iscritte  nel  registro
delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
comma  1  deve  coincidere   con   quello   comunicato   al   momento
dell'iscrizione, ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC. 
  5. Per  gli  enti  impositori,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47,
comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  pubblicato
nell'IPA. 
  6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo  6,  al
fine di garantire l'invio delle notificazioni e  delle  comunicazioni
mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione
dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi', essere
utilizzati gli elenchi di cui  all'articolo  16,  commi  6  e  7  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  comma
1-bis, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  consultabili
nell'INI-PEC. 
  7.  Gli  indirizzi  di  PEC  degli  uffici  di   segreteria   delle
Commissioni tributarie, utilizzati per le  comunicazioni  di  cui  al
presente decreto, oltre che nell'IPA,  sono  pubblicati  sul  portale
internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 65, comma  1,  lett.  c-bis),  del
          citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente: 
              «1. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide: 
                a) 
                b) 
                c) 
                c-bis) ovvero se trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'art. 71, e cio'  sia  attestato  dal
          gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In
          tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione
          vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo  periodo.
          Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
          l'uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel
          settore tributario.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  16,  comma  7  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92
          si veda nelle nota all'art. 3, comma 2. 
              - Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle
          note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 16 del D.L. 29 novembre  2008,
          n. 185, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 5  del  D.L.  n.  179/2012  e'  il
          seguente: 
              «Art.  5  (Posta  elettronica  certificata   -   indice
          nazionale   degli   indirizzi   delle   imprese    e    dei
          professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'art.  16,  comma
          6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come
          modificato dall'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio  2012,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile
          2012,  n.  35,  e'  esteso  alle  imprese  individuali  che
          presentano domanda di prima iscrizione  al  registro  delle
          imprese o all'albo delle imprese artigiane  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. 
              2. Le imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a
          procedura concorsuale, sono  tenute  a  depositare,  presso
          l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio
          indirizzo di posta  elettronica  certificata  entro  il  30
          giugno 2013.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese  che
          riceve una domanda di iscrizione  da  parte  di  un'impresa
          individuale che non ha iscritto  il  proprio  indirizzo  di
          posta elettronica certificata,  in  luogo  dell'irrogazione
          della sanzione prevista dall'art. 2630 del  codice  civile,
          sospende la domanda fino ad integrazione della domanda  con
          l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per
          quarantacinque giorni; trascorso tale periodo,  la  domanda
          si intende non presentata. 
              3. Al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  dopo
          l'art. 6, e' inserito il seguente: 
              «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
          imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire  la
          presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche'  lo
          scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  la   pubblica
          amministrazione  e  le  imprese  e  i   professionisti   in
          modalita' telematica, e' istituito, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione e con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il
          Ministero per lo sviluppo economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.
          16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito  alle  pubbliche
          amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,   ai
          gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i
          cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita'   di
          autenticazione. L'indice e' realizzato in  formato  aperto,
          secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 47, comma 3, del citato d.lgs.  n.
          82/2005 e' il seguente: 
              «Art. 47  (Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1. -
          1-bis. - 2. 
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui  all'art.  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire   e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.». 
              - Per il testo dell'art. 16, commi 6 e 7  del  D.L.  29
          novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 6-bis  del  citato  d.lgs.  n.
          82/2005 si veda nelle note all'art. 1.