Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici 1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata. 2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 16, comma 5, del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni). - 1. (omissis) 1-bis.(omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.».