Art. 8 
 
 
Attestazione  temporale  delle  comunicazioni,  delle   notificazioni
                telematiche e dei depositi telematici 
 
  1. In conformita' alle  disposizioni  contenute  nell'articolo  16,
comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  qualunque
comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC,
si  considera  effettuata,  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini
processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore
attestato  dalla  relativa  ricevuta  di  accettazione  e,   per   il
destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione  dei
documenti informatici e' resa  disponibile  nella  casella  di  posta
elettronica certificata. 
  2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della
Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla
ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 16, comma 5, del citato d.lgs.  n.
          546/92 e' il seguente: 
              «Art.  16  (Comunicazioni  e   notificazioni).   -   1.
          (omissis) 
              1-bis.(omissis) 
              2. (omissis) 
              3. (omissis) 
              4. (omissis) 
              5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto.».