Art. 9 
 
 
                 Notificazione e deposito degli atti 
 
  1. Il ricorso e gli altri atti  del  processo  tributario,  nonche'
quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di  reclamo  e
mediazione,  sono  notificati  utilizzando  la  PEC  secondo   quanto
stabilito dall'articolo 5. 
  2. Il deposito presso la segreteria  della  Commissione  tributaria
del ricorso e degli altri atti di cui al  comma  1,  unitamente  alle
relative ricevute  della  PEC,  avviene  esclusivamente  mediante  il
S.I.Gi.T. 
  3. Le controdeduzioni e gli altri  atti  del  processo  tributario,
unitamente alle relative ricevute della PEC, sono  depositati  presso
la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.