Art. 10 
 
 
Proroga  delle  modalita'  di  riparto  alle   province   del   fondo
                    sperimentale di riequilibrio 
 
  1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita'  di  riparto  alle
province del fondo sperimentale di  riequilibrio  gia'  adottate  con
decreto ministeriale del 4 maggio  2012  .  Alla  ricognizione  delle
risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di  risorse
per la revisione della spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  secondo  gli  importi  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Per  l'anno  2014  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla regione  Siciliana  e  alla  regione
Sardegna  sono  determinati  in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.