Art. 11 
 
 
     Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province 
 
  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti: 
    "2. La relazione di fine mandato, redatta  dal  responsabile  del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve
risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e,
nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito
istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente
della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente
locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. 
    3. In caso di scioglimento anticipato del  Consiglio  comunale  o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni
dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni
successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione  di  fine
legislatura sono pubblicati in  fine  sul  sito  istituzionale  della
provincia o del comune entro e non oltre i  sette  giorni  successivi
alla data  di  certificazione  effettuata  dall'organo  di  revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di  trasmissione  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".