Art. 12 
 
 
                      Contributo straordinario 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e'  erogato  a  decorrere
dall'anno successivo  alla  decorrenza  della  fusione  prevista  dal
decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che  decorrono  dal
mese di  gennaio  dell'anno  successivo  alla  loro  istituzione,  il
contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di
decorrenza della fusione.