Art. 14 
 
 
Applicazione  fabbisogni  standard  per  il  riparto  del  Fondo   di
                        solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 380-quater e' sostituito dal  seguente:  "380-quater.
Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto  ordinario,  il  10
per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo  di  solidarieta'
comunale  di  cui  al  comma  380-ter  e'  accantonato   per   essere
redistribuito, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma  380-ter,  tra  i
comuni sulla base delle  capacita'  fiscali  nonche'  dei  fabbisogni
standard  approvati  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano  i  criteri  di  cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma
380-ter."; 
    b)  dopo  il  comma   380-quater   e'   inserito   il   seguente:
"380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del  comma  380-quater,  le
modalita' e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in
Conferenza Stato Citta' e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo
2014. In caso di  mancata  intesa,  le  risorse  corrispondenti  sono
distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per
il riparto del fondo di solidarieta' di cui al  comma  380-ter  e,  a
decorrere dall'anno 2015, in  base  alle  disposizioni  del  predetto
comma 380-quater.".