Art. 16 
 
 
               Disposizioni concernenti Roma Capitale 
 
  1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  trasmette  al  Ministero  dell'interno,   al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che
evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte
corrente negli anni precedenti, nonche' l'entita' e la  natura  della
massa debitoria da trasferire alla gestione  commissariale  ai  sensi
del comma 5. 
  2.   Roma   Capitale   trasmette   contestualmente   al   Ministero
dell'interno, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
Camere un piano triennale per la riduzione del  disavanzo  e  per  il
riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate  le
misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi
di Roma Capitale prevedendo a  tali  fini  l'adozione  di  specifiche
azioni amministrative volte a: 
    a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonche' i
vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di  assunzioni  di
personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte  le
societa' controllate con esclusione di  quelle  quotate  nei  mercati
regolamentati; 
    b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura  dei
servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai
livelli standard dei grandi comuni italiani; 
    c) operare una ricognizione dei  fabbisogni  di  personale  nelle
societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il  necessario
riequilibrio   con   l'utilizzo   degli   strumenti   legislativi   e
contrattuali   esistenti,   nel   quadro   degli   accordi   con   le
organizzazioni sindacali; 
    d) adottare modelli innovativi per la  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e  di  spazzamento
delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; 
    e) procedere,  ove  necessario  per  perseguire  il  riequilibrio
finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione
delle societa' partecipate che non risultino avere come fine  sociale
attivita'  di  servizio  pubblico,  nonche'  alla  valorizzazione   e
dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune. 
  3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,  esprime
parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di  cui
al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del  comma
5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori  oneri
connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove  gia'  determinati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2012,  n.
61. Ove i  maggiori  oneri  siano  determinati  successivamente  alla
approvazione del piano ai sensi del comma 4,  il  tavolo  di  cui  al
primo periodo esprime il  proprio  parere  ai  fini  della  eventuale
revisione del piano stesso. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui
al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'Amministrazione
capitolina, e' approvato il piano triennale di cui al comma 2 e  sono
determinati la natura e l'entita' della massa debitoria. 
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui
al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  eventuali  ulteriori  partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del  comune  di  Roma
anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si  procede  con
determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico amministrativa  del  Segretario  comunale.  Roma
Capitale  puo'  riacquisire  l'esclusiva  titolarita'   di   crediti,
inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai  sensi
del citato articolo 14, comma 13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, verso  le  societa'  dalla  medesima  partecipate  anche
compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito
inserite nella  massa  passiva  di  cui  al  citato  documento.  Roma
Capitale e' autorizzata ad avvalersi di  appositi  piani  pluriennali
per il  rientro  dai  crediti  verso  le  proprie  partecipate  cosi'
riacquisiti. Il medesimo Commissario  straordinario  e'  autorizzato,
altresi', ad  inserire  nella  massa  passiva  di  cui  al  documento
predisposto  ai   sensi   dell'articolo   14,   comma   13-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  le  somme  introitate  dalla
gestione commissariale in forza del  contratto  di  servizio  di  cui
all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in  data  5  dicembre  2008,  in  attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le
somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al
fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale  e  che,  pertanto,
restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui ai periodi
precedenti  non  sono  considerate  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.".