Art. 18 
 
Disposizioni  in  favore  dei  comuni   assegnatari   di   contributi
pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29  novembre  1984,  n.
                                798. 
 
  1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali
stanziati per le finalita' di cui  all'articolo  6,  della  legge  29
novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del  patto
di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma  26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183  e,
la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato  articolo  31,
si applica nel senso che  l'ente  medesimo  e'  assoggettato  ad  una
riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.