Art. 19 
 
 
Disposizioni in materia di  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  nelle
                   scuole e di edilizia scolastica 
 
  1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui  all'articolo  1,  comma
748, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sia  nei  territori  nei
quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei  servizi
di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia  nei  territori  in  cui  la
suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al  31  marzo  2014,  in
deroga al limite di spesa  di  cui  all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite  di  spesa  di
cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e'  incrementato
di euro 20 milioni per  l'esercizio  finanziario  2014.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
  2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  "28  febbraio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 2014".