Art. 20 
 
Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle  conseguenze
          del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009. 
 
  1. Con riferimento all'esercizio finanziario  2013,  nei  confronti
del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma  26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive
modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie  previste  dalle
vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. 
  2.  Al   fine   di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del commissario  delegato  n.  3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del  17  luglio  2009  e  nella  provincia
dell'Aquila, per l'anno 2014 nei  confronti  di  detti  enti  non  si
applicano le riduzioni recate dall'articolo 16,  commi  6  e  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  fermo  restando  il  complessivo
importo delle riduzioni previste.