Art. 3 
 
 
     Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie 
 
  1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: 
    "Fino alla scadenza del termine per  impugnare  e,  nel  caso  di
presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese." 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 573 e' inserito il seguente: 
    "573- bis. Per l'esercizio 2014, agli  enti  locali  che  abbiano
presentato, nel 2013, i piani di  riequilibrio  finanziario  previsti
dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una  deliberazione
di diniego da parte della competente Sezione  regionale  della  Corte
dei  Conti,  e'  data  facolta'  di  riproporre  un  nuovo  piano  di
riequilibrio,  previa  deliberazione  consiliare,  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla comunicazione  del  diniego.  Tale
facolta'   e'   subordinata   all'avvenuto   conseguimento   di    un
miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione
che come diminuzione del  disavanzo  di  amministrazione,  registrato
nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per
presentazione  del  nuovo  piano  di  riequilibrio,   e   sino   alla
conclusione della  relativa  procedura,  non  si  applica  1'articolo
243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.". 
  3. All'articolo 243-bis, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo e' sostituito con  il  seguente:
"La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora  sia  decorso
il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai  singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.". 
  4. All'articolo 259 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a  20.000  abitanti,
nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia  significativamente
condizionato dall'esito delle  misure  di  riduzione  dei  costi  dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di  tutti  gli  organismi  e
societa' partecipati, laddove presenti,  i  cui  costi  incidono  sul
bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio,  in  deroga
alle  norme  vigenti,  entro  l'esercizio  in  cui  si  completa   la
riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti
gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello
in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.  Fino  al  raggiungimento
dell'equilibrio,   l'organo   di   revisione    economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni  dalla
scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione  sull'efficacia  delle
misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".