Art. 4 
 
Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti
alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. 
 
  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli
finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono
obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse
finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale
dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si
e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti  casi,  le
regioni devono  obbligatoriamente  adottare  misure  di  contenimento
della spesa per  il  personale,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di  piani  di
riorganizzazione   finalizzati   alla   razionalizzazione   e    allo
snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche
attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione  delle
dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  in   misura   non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10  per  cento.  Gli  enti
locali  adottano  le  misure   di   razionalizzazione   organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche  entro
i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo  263,  comma  2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire
l'effettivo  contenimento  della  spesa,  alle  unita'  di  personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani
obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nei  limiti  temporali  della  vigenza  della  predetta   norma.   Le
cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al  precedente
periodo  non  possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per
definire l'ammontare delle disponibilita'  finanziarie  da  destinare
alle assunzioni o il numero delle unita'  sostituibili  in  relazione
alle limitazioni  del  turn  over.  Le  Regioni  e  gli  enti  locali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  al  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai
fini del relativo monitoraggio, una  relazione  illustrativa  ed  una
relazione  tecnico-finanziaria  che,  con  riferimento   al   mancato
rispetto dei vincoli finanziari, dia conto  dell'adozione  dei  piani
obbligatori di riorganizzazione e delle  specifiche  misure  previste
dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale. 
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di
stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare  di  cui
al primo  periodo  del  comma  1,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma  1  nonche'
di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi  4  e  5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano
le disposizioni di  cui  al  quinto  periodo  del  comma  3-quinquies
dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  agli
atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata  adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  che  non  abbiano
comportato  ne'  il  superamento  dei  vincoli  finanziari   per   la
costituzione dei medesimi  fondi  ne'  il  riconoscimento  giudiziale
della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e  dagli  enti
locali che hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno,  la
vigente disciplina in materia di spese  ed  assunzione  di  personale
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.