Art. 5 
 
 
                          Mutui enti locali 
 
  1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per  gli
anni 2014 e 2015, i medesimi enti  possono  assumere  nuovi  mutui  e
accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,
oltre i limiti di cui  al  comma  1  dell'articolo  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle
quote  di  capitale  dei  mutui   e   dei   prestiti   obbligazionari
precedentemente  contratti  ed   emessi   rimborsate   nell'esercizio
precedente.