Art. 10 
 
 
Revisione del contenzioso tributario e della riscossione  degli  enti
                               locali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo  1,  norme  per  il  rafforzamento  della  tutela
giurisdizionale   del   contribuente,   assicurando   la    terzieta'
dell'organo giudicante, nonche' per  l'accrescimento  dell'efficienza
nell'esercizio dei poteri di riscossione  delle  entrate,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  rafforzamento   e   razionalizzazione   dell'istituto   della
conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del
contenzioso e di coordinamento con la disciplina del  contraddittorio
fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative  di
accertamento del tributo, con particolare  riguardo  ai  contribuenti
nei  confronti  dei  quali  sono  configurate  violazioni  di  minore
entita'; 
    b) incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria,
in particolare attraverso interventi riguardanti: 
      1)  la  distribuzione   territoriale   dei   componenti   delle
commissioni tributarie; 
      2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo  giudicante
in  relazione  a  controversie  di  modica  entita'  e  comunque  non
attinenti a  fattispecie  connotate  da  particolari  complessita'  o
rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione,  secondo  i
criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei
criteri di attribuzione  delle  controversie  alla  cognizione  degli
organi giudicanti monocratici o collegiali, con  connessa  disciplina
dei requisiti di professionalita'  necessari  per  l'esercizio  della
giurisdizione in forma monocratica; 
      3) la  revisione  delle  soglie  in  relazione  alle  quali  il
contribuente puo' stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale
ampliamento dei soggetti abilitati  a  rappresentare  i  contribuenti
dinanzi alle commissioni tributarie; 
      4)  il  massimo  ampliamento  dell'utilizzazione  della   posta
elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni; 
      5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e  rinnovabile,
degli incarichi direttivi; 
      6)  i  criteri  di  determinazione  del  trattamento  economico
spettante ai componenti delle commissioni tributarie; 
      7) la  semplificazione  e  razionalizzazione  della  disciplina
relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza  della
giustizia tributaria, in  particolare  attraverso  la  concentrazione
delle  relative  competenze  e  funzioni  direttamente  in  capo   al
Consiglio  medesimo  e   la   previsione   di   forme   e   modalita'
procedimentali  idonee  ad   assicurare   l'ordinato   e   tempestivo
svolgimento delle elezioni; 
      8) il  rafforzamento  della  qualificazione  professionale  dei
componenti delle  commissioni  tributarie,  al  fine  di  assicurarne
l'adeguata preparazione specialistica; 
      9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela
cautelare nel processo tributario; 
      10) la previsione dell'immediata esecutorieta', estesa a  tutte
le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie; 
      11)   l'individuazione   di   criteri   di    maggior    rigore
nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del  carico
delle spese del giudizio,  con  conseguente  limitazione  del  potere
discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in
casi diversi dalla soccombenza reciproca; 
      12) il rafforzamento del contenuto informativo della  relazione
ministeriale sull'attivita' delle commissioni tributarie; 
    c) riordino della  disciplina  della  riscossione  delle  entrate
degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di: 
      1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia  nell'esercizio
dei  poteri  di  riscossione,  rivedendo  la  normativa   vigente   e
coordinandola  in  un  testo  unico  di  riferimento  che  recepisca,
attraverso  la  revisione  della   disciplina   dell'ingiunzione   di
pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14  aprile
1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti  per  la  gestione
dei ruoli di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  adattandoli   alle   peculiarita'   della
riscossione locale; 
      2) prevedere gli  adattamenti  e  le  innovazioni  normative  e
procedurali  piu'  idonei  ad  assicurare  la  semplificazione  delle
procedure  di  recupero  dei  crediti  di  modesta  entita',  nonche'
dispositivi,  adottabili  facoltativamente  dagli  enti  locali,   di
definizione agevolata  dei  crediti  gia'  avviati  alla  riscossione
coattiva, con particolare  riguardo  ai  crediti  di  minore  entita'
unitaria; 
      3) assicurare competitivita', certezza e trasparenza  nei  casi
di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento  e  di
riscossione, nonche' adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita'
e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte  degli  enti
locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei  requisiti
per  l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara  e
per la formulazione dei  contratti  di  affidamento  o  di  servizio,
l'introduzione di adeguati strumenti di controllo,  anche  ispettivo,
la  pubblicizzazione,  anche  on-line,  dei  contratti  stipulati   e
l'allineamento  degli  oneri  e  dei  costi  in  una  misura  massima
stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo  13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad
altro congruo parametro; 
      4) prevedere l'affidamento dei predetti  servizi  nel  rispetto
della normativa europea, nonche' l'adeguata valorizzazione e messa  a
disposizione  delle  autonomie  locali  delle  competenze   tecniche,
organizzative e specialistiche  in  materia  di  entrate  degli  enti
locali  accumulate  presso  le  societa'  iscritte  all'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive  modificazioni,  nonche'  presso  le  aziende  del  gruppo
Equitalia, anche attraverso un  riassetto  organizzativo  del  gruppo
stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a
disposizione; 
      5) definire, anche con il coinvolgimento  dei  comuni  e  delle
regioni, un quadro di  iniziative  volto  a  rafforzare,  in  termini
organizzativi, all'interno degli  enti  locali,  le  strutture  e  le
competenze  specialistiche   utili   ad   accrescere   le   capacita'
complessive di gestione dei propri tributi, nonche' di accertamento e
recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli  di
finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno  degli
enti locali le strutture e le  competenze  specialistiche  necessarie
per la gestione diretta della riscossione, ovvero  per  il  controllo
delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i
tempi per la gestione  associata  di  tali  funzioni;  riordinare  la
disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e
alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; 
      6) assoggettare le attivita' di riscossione coattiva  a  regole
pubblicistiche,  a  garanzia   dei   contribuenti,   prevedendo,   in
particolare, che gli enti locali possano riscuotere i  tributi  e  le
altre entrate con lo strumento del  ruolo  in  forma  diretta  o  con
societa'  interamente  partecipate   ovvero   avvalendosi,   in   via
transitoria e nelle more della riorganizzazione  interna  degli  enti
stessi, delle societa' del gruppo  Equitalia,  subordinatamente  alla
trasmissione    a    queste    ultime    di    informazioni    idonee
all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con  la
relativa documentazione; 
      7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei
servizi di  riscossione  e  degli  ufficiali  della  riscossione,  da
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
      8)  prevedere  specifiche  cause  di  incompatibilita'  per   i
rappresentanti legali, amministratori o componenti  degli  organi  di
controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi; 
    d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione
e  condivisione  tra  gli  uffici  competenti   dei   meccanismi   di
monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in  pendenza  di
giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario,  al  fine  di
assicurare la tempestivita', l'omogeneita' e l'efficacia delle scelte
dell'amministrazione  finanziaria  in  merito  alla  gestione   delle
controversie,  nonche'  al  fine  di  verificare  la  necessita'   di
eventuali     revisioni     degli     orientamenti     interpretativi
dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di  modifica  della
normativa tributaria vigente; 
    e) contemperamento delle esigenze di efficacia della  riscossione
con  i  diritti  del  contribuente,  in  particolare  per  i  profili
attinenti   alla    tutela    dell'abitazione,    allo    svolgimento
dell'attivita' professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del
contribuente  in  situazioni  di  grave  difficolta'  economica,  con
particolare riferimento alla disciplina della pignorabilita' dei beni
e della rateizzazione del debito. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il regio decreto 14 aprile 1910, n.  639  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla
          riscossione delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sul reddito) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  16  ottobre
          1973, n. 268, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali): 
              "Art. 53. Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali 
              1. Presso  il  Ministero  delle  finanze  e'  istituito
          l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati   ad   effettuare
          attivita' di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e
          quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate  delle
          province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112: 
              "Art. 17. Remunerazione del servizio 
              1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio
          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il
          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea
          agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
          diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
          certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura
          percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei
          relativi interessi di mora, con decreto  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
          dei   carichi   annui   affidati,   dell'andamento    delle
          riscossioni coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,
          efficientamento e riduzione dei costi del gruppo  Equitalia
          Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire   al
          contribuente oneri inferiori a quelli in essere  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. Il  rimborso  di
          cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
              a) per una quota pari al  51  per  cento,  in  caso  di
          pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
          cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e'  a
          carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario. 
              2. 
              3. 
              3-bis. Nel caso previsto  dall'articolo  32,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.
          46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il pagamento  avviene  entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla  data  di  notifica   della
          cartella; 
              b) del debitore, in caso contrario. 
              4.  L'agente  della   riscossione   trattiene   l'aggio
          all'atto del riversamento all'ente impositore  delle  somme
          riscosse. 
              5. 
              5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo, l'aggio spetta agli agenti della  riscossione  nella
          percentuale stabilita dal decreto del  4  agosto  2000  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 
              6. All'agente della riscossione  spetta,  altresi',  il
          rimborso degli specifici oneri  connessi  allo  svolgimento
          delle singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimento  di  sgravio  o   in   caso   di
          inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
              6.1.  Con  decreto  non  regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura  del  rimborso,  da  determinare   anche
          proporzionalmente   rispetto   al   carico    affidato    e
          progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
          carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso. 
              6-bis. Il rimborso delle  spese  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), maturate nel corso di  ciascun  anno  solare  e
          richiesto  entro  il  30  marzo  dell'anno  successivo,  e'
          erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.  In  caso  di
          mancata   erogazione,   l'agente   della   riscossione   e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da  riversare.  Il  diniego,  a  titolo   definitivo,   del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le procedure che determinano il rimborso, obbliga  l'agente
          della riscossione a restituire all'ente,  entro  il  decimo
          giorno successivo  alla  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'importo  dei  rimborsi
          spese  riscossi  dopo  l'erogazione  o  la   compensazione,
          maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
          novembre di ciascun anno. 
              7. In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti  dall'ente   creditore   al   delegante,   sono
          ripartiti in via  convenzionale  fra  il  delegante  ed  il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 
              7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
          spetta il rimborso di cui al comma 1. 
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono a carico del debitore nella misura  di  lire  seimila;
          tale  importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto   del
          Ministero delle finanze . Nei  casi  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a  carico
          dell'ente creditore.".