Art. 10
Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti
locali
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela
giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzieta'
dell'organo giudicante, nonche' per l'accrescimento dell'efficienza
nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della
conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del
contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio
fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di
accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti
nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore
entita';
b) incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria,
in particolare attraverso interventi riguardanti:
1) la distribuzione territoriale dei componenti delle
commissioni tributarie;
2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante
in relazione a controversie di modica entita' e comunque non
attinenti a fattispecie connotate da particolari complessita' o
rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i
criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei
criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli
organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina
dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio della
giurisdizione in forma monocratica;
3) la revisione delle soglie in relazione alle quali il
contribuente puo' stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale
ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti
dinanzi alle commissioni tributarie;
4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta
elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;
5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile,
degli incarichi direttivi;
6) i criteri di determinazione del trattamento economico
spettante ai componenti delle commissioni tributarie;
7) la semplificazione e razionalizzazione della disciplina
relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione
delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al
Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalita'
procedimentali idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo
svolgimento delle elezioni;
8) il rafforzamento della qualificazione professionale dei
componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne
l'adeguata preparazione specialistica;
9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela
cautelare nel processo tributario;
10) la previsione dell'immediata esecutorieta', estesa a tutte
le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;
11) l'individuazione di criteri di maggior rigore
nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico
delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere
discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in
casi diversi dalla soccombenza reciproca;
12) il rafforzamento del contenuto informativo della relazione
ministeriale sull'attivita' delle commissioni tributarie;
c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate
degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:
1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio
dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e
coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca,
attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di
pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione
dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarita' della
riscossione locale;
2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e
procedurali piu' idonei ad assicurare la semplificazione delle
procedure di recupero dei crediti di modesta entita', nonche'
dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di
definizione agevolata dei crediti gia' avviati alla riscossione
coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entita'
unitaria;
3) assicurare competitivita', certezza e trasparenza nei casi
di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di
riscossione, nonche' adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita'
e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte degli enti
locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e
per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio,
l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo,
la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e
l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima
stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad
altro congruo parametro;
4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto
della normativa europea, nonche' l'adeguata valorizzazione e messa a
disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche,
organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti
locali accumulate presso le societa' iscritte all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, nonche' presso le aziende del gruppo
Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo
stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a
disposizione;
5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle
regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini
organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le
competenze specialistiche utili ad accrescere le capacita'
complessive di gestione dei propri tributi, nonche' di accertamento e
recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli
enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie
per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo
delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i
tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la
disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e
alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
6) assoggettare le attivita' di riscossione coattiva a regole
pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in
particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le
altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con
societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via
transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti
stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla
trasmissione a queste ultime di informazioni idonee
all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la
relativa documentazione;
7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei
servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
8) prevedere specifiche cause di incompatibilita' per i
rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di
controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione
e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di
monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di
giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di
assicurare la tempestivita', l'omogeneita' e l'efficacia delle scelte
dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle
controversie, nonche' al fine di verificare la necessita' di
eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi
dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della
normativa tributaria vigente;
e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione
con i diritti del contribuente, in particolare per i profili
attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento
dell'attivita' professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del
contribuente in situazioni di grave difficolta' economica, con
particolare riferimento alla disciplina della pignorabilita' dei beni
e della rateizzazione del debito.
Note all'art. 10:
Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre
1973, n. 268, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali):
"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 17. Remunerazione del servizio
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il
progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
certificato, da determinare annualmente, in misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
dei carichi annui affidati, dell'andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione,
efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia
Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di
cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6,
lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e'
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di
mancata erogazione, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
novembre di ciascun anno.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell'ente creditore.".