Art. 11 
 
Revisione  dell'imposizione  sui  redditi  di  impresa  e  di  lavoro
  autonomo e sui redditi soggetti a tassazione  separata;  previsione
  di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni 
 
  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme per  la  ridefinizione  dell'imposizione
sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  assimilazione  al  regime  dell'imposta  sul  reddito   delle
societa' (IRES) dell'imposizione sui  redditi  di  impresa,  compresi
quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi  dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),   assoggettandoli   a
un'imposta sul reddito imprenditoriale,  con  aliquota  proporzionale
allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla
base  imponibile  della   predetta   imposta   le   somme   prelevate
dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano  alla
formazione del reddito  complessivo  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF
dell'imprenditore e dei soci; 
    b) istituzione di  regimi  semplificati  per  i  contribuenti  di
minori dimensioni, nonche', per i contribuenti di dimensioni  minime,
di regimi che prevedano il pagamento forfetario di  un'unica  imposta
in sostituzione di quelle dovute, purche' con invarianza dell'importo
complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione
del settore economico e del tipo di attivita' svolta,  con  eventuale
premialita' per le nuove  attivita'  produttive,  comprese  eventuali
agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per
il ricorso  a  mezzi  di  pagamento  tracciabili,  coordinandoli  con
analoghi regimi vigenti e con i  regimi  della  premialita'  e  della
trasparenza previsti dall'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento
della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di  cui
alla presente lettera; 
    c) previsione di possibili forme di opzionalita'; 
    d)  semplificazione  delle   modalita'   di   imposizione   delle
indennita' e somme,  comunque  denominate,  percepite  in  dipendenza
della cessazione del rapporto  di  lavoro,  nonche'  di  altre  somme
soggette a tassazione separata. 
  2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
Governo chiarisce la definizione di  autonoma  organizzazione,  anche
mediante la definizione di criteri  oggettivi,  adeguandola  ai  piu'
consolidati principi desumibili  dalla  fonte  giurisprudenziale,  ai
fini della non assoggettabilita' dei professionisti, degli artisti  e
dei  piccoli  imprenditori  all'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive (IRAP). 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni: 
              "Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza 
              1. Al fine di promuovere la trasparenza  e  l'emersione
          di base imponibile, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  ai
          soggetti che svolgono attivita' artistica  o  professionale
          ovvero attivita' di impresa in forma individuale o  con  le
          forme associative di cui all'articolo  5  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni  indicate
          nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici: 
              a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
              b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
          dell'Amministrazione finanziaria; 
              c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei
          crediti IVA; 
              d)  per  i  contribuenti  non  soggetti  al  regime  di
          accertamento  basato  sugli  studi  di  settore,  ai  sensi
          dell'articolo  10  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
          esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
          semplici di cui all'articolo 39, primo comma,  lettera  d),
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  54,
          secondo comma, ultimo periodo, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              e) riduzione di un anno dei termini  di  decadenza  per
          l'attivita'  di  accertamento  previsti  dall'articolo  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e dall'articolo  57,  primo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (33); la disposizione non si applica  in  caso
          di violazione che comporta obbligo  di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74. 
              2. I benefici di cui al comma  1  sono  riconosciuti  a
          condizione che il contribuente: 
              a) provveda  all'invio  telematico  all'amministrazione
          finanziaria  dei  corrispettivi,  delle  fatture  emesse  e
          ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni
          non soggetti a fattura; 
              b) istituisca un conto corrente dedicato  ai  movimenti
          finanziari relativi all'attivita' artistica,  professionale
          o di impresa esercitata. 
              3. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sono individuati i benefici di  cui  al  comma  1,
          lettere a),  b)  e  c)  con  particolare  riferimento  agli
          obblighi concernenti l'imposta sul valore  aggiunto  e  gli
          adempimenti dei sostituti d'imposta.  In  particolare,  col
          provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze: 
              a) predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia
          delle  entrate  delle  liquidazioni  periodiche  IVA,   dei
          modelli  di   versamento   e   della   dichiarazione   IVA,
          eventualmente  previo  invio  telematico   da   parte   del
          contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
              b) predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia
          delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD
          e dei  modelli  di  versamento  periodico  delle  ritenute,
          nonche'  gestione  degli  esiti  dell'assistenza   fiscale,
          eventualmente  previo  invio  telematico   da   parte   del
          sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
          necessarie; 
              c)  soppressione  dell'obbligo  di  certificazione  dei
          corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
              d)  anticipazione  del  termine  di  compensazione  del
          credito  IVA,  abolizione  del  visto  di  conformita'  per
          compensazioni superiori a  15.000  euro  ed  esonero  dalla
          prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. 
              4. Ai soggetti di cui al  comma  1,  che  non  sono  in
          regime  di  contabilita'  ordinaria  e  che  rispettano  le
          condizioni di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
          riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
              a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio
          di cassa e predisposizione in  forma  automatica  da  parte
          dell'Agenzia delle entrate  delle  dichiarazioni  IRPEF  ed
          IRAP; 
              b)  esonero  dalla  tenuta  delle  scritture  contabili
          rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e  dell'IRAP  e
          dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 
              c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici
          e dal versamento dell'acconto ai fini IVA. 
              5.  Con  uno  o  piu'   provvedimenti   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da  emanare  entro  180  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  sono  dettate
          le relative disposizioni di attuazione. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  operano
          previa  opzione  da  esercitare  nella  dichiarazione   dei
          redditi  presentata  nel  periodo  d'imposta  precedente  a
          quello di applicazione delle medesime. 
              7.  Il  contribuente  puo'  adempiere   agli   obblighi
          previsti dai commi 2 e 3, lettere a) e b), o direttamente o
          per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al
          precedente comma 2 nonche'  a  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi
          dei benefici previsti dai commi precedenti e sono  soggetti
          all'applicazione di una  sanzione  amministrativa  da  euro
          1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli  obblighi
          di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non  superiore
          a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
          restando l'applicazione della  sanzione  di  cui  al  primo
          periodo, per la quale e' possibile avvalersi  dell'istituto
          del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
          accertamento  basato  sugli  studi  di  settore,  ai  sensi
          dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  che
          dichiarano, anche per effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o
          compensi   pari   o   superiori   a    quelli    risultanti
          dell'applicazione degli studi medesimi: 
              a)  sono  preclusi  gli   accertamenti   basati   sulle
          presunzioni semplici di cui all'articolo 39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              b) sono ridotti di un anno i termini di  decadenza  per
          l'attivita'  di  accertamento  previsti  dall'articolo  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e dall'articolo  57,  primo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (33); la disposizione non si applica  in  caso
          di violazione che comporta obbligo  di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74; 
              c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo
          di cui all'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'  ammessa   a
          condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
          almeno un terzo quello dichiarato. 
              10. La disposizione di cui al  comma  9  si  applica  a
          condizione che: 
              a)  il  contribuente  abbia  regolarmente  assolto  gli
          obblighi  di  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione  degli  studi   di   settore,   indicando
          fedelmente tutti i dati previsti; 
              b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera
          a), la posizione del contribuente risulti coerente con  gli
          specifici indicatori previsti dai decreti  di  approvazione
          dello  studio  di  settore  o  degli   studi   di   settore
          applicabili. 
              11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime  di
          accertamento  basato  sugli  studi  di  settore,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,  per  i
          quali non si rende applicabile la disposizione  di  cui  al
          comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia  di  Finanza
          destinano   parte   della    capacita'    operativa    alla
          effettuazione di specifici piani di  controllo,  articolati
          su  tutto  il  territorio  in   modo   proporzionato   alla
          numerosita'  dei  contribuenti  interessati  e  basati   su
          specifiche analisi del  rischio  di  evasione  che  tengano
          anche conto  delle  informazioni  presenti  nella  apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria  di  cui  all'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti  che
          dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli  risultanti
          dall'applicazione degli studi di settore e per i quali  non
          ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente
          comma 10, i  controlli  sono  svolti  prioritariamente  con
          l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7
          del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  (34),  e  ai
          numeri 6-bis e 7 del secondo  comma  dell'articolo  51  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter
          della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  sono  abrogati.  Con
          provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          sentite  le  associazioni  di  categoria,  possono   essere
          differenziati i termini di accesso alla disciplina  di  cui
          al presente articolo tenuto conto  del  tipo  di  attivita'
          svolta dal contribuente. Con lo stesso  provvedimento  sono
          dettate le relative disposizioni di attuazione. 
              13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9  e  10
          si applicano con riferimento  alle  dichiarazioni  relative
          all'annualita' 2011 ed a quelle successive. Con riferimento
          all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo
          1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
          31 maggio 1999, n.  195,  devono  essere  pubblicate  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  aprile  2012.  Per   le
          attivita' di  accertamento  effettuate  in  relazione  alle
          annualita'  antecedenti  il  2011  continua  ad  applicarsi
          quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10
          e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
              13-bis. All' articolo 19  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive
          modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento  della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il  debitore  puo'
          chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della
          rata costante, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno». 
              13-ter. Le  dilazioni  di  cui  all'  articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, interessate dal mancato  pagamento  della
          prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale  data,
          non ancora prorogate ai sensi dell' articolo 2,  comma  20,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono
          essere  prorogate  per  un  ulteriore  periodo  e  fino   a
          settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi  un
          temporaneo peggioramento della  situazione  di  difficolta'
          posta a base della concessione della prima dilazione. 
              13-quater. All' articolo 17 del decreto legislativo  13
          aprile 1999,  n.  112,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il
          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea
          agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
          diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
          certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura
          percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei
          relativi interessi di mora, con decreto  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
          dei   carichi   annui   affidati,   dell'andamento    delle
          riscossioni coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,
          efficientamento e riduzione dei costi del gruppo  Equitalia
          Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire   al
          contribuente oneri inferiori a quelli in essere  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. Il  rimborso  di
          cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
              a) per una quota pari al  51  per  cento,  in  caso  di
          pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
          cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e'  a
          carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario»; 
              b) il comma 2 e' abrogato; 
              c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
              «6. All'agente della riscossione spetta,  altresi',  il
          rimborso degli specifici oneri  connessi  allo  svolgimento
          delle singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimento  di  sgravio  o   in   caso   di
          inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
              6.1.  Con  decreto  non  regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura  del  rimborso,  da  determinare   anche
          proporzionalmente   rispetto   al   carico    affidato    e
          progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
          carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso»; 
              d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
              «7-bis. Sulle somme riscosse  e  riconosciute  indebite
          non spetta il rimborso di cui al comma 1»; 
              e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico  dell'ente
          creditore le spese vive di notifica della  stessa  cartella
          di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese  di
          cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore». 
              13-quinquies. Il decreto di cui all' articolo 17, comma
          1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come  da
          ultimo  sostituito  dal  comma   13-quater   del   presente
          articolo, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  6.1  del
          predetto  articolo  17,  introdotto  dal   medesimo   comma
          13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013. 
              13-sexies. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta  ferma  la
          disciplina vigente alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai commi 13-quater, 13-quinquies  e  13-sexies  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              13-octies. All' articolo 7, comma 2,  lettera  gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  le
          parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012». 
              13-novies. I termini previsti dall' articolo  3,  commi
          24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
          203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre
          2005, n. 248, come da ultimo  modificati  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  31  marzo
          2011, recante l'ulteriore proroga di  termini  relativa  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati  al
          31 dicembre 2012. 
              13-decies. All' articolo 3-bis del decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del
          comma sono soppressi; 
              b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
              «4. Il mancato pagamento  della  prima  rata  entro  il
          termine di cui al comma 3, ovvero anche di una  sola  delle
          rate diverse dalla prima  entro  il  termine  di  pagamento
          della  rata  successiva,  comporta   la   decadenza   dalla
          rateazione e l'importo  dovuto  per  imposte,  interessi  e
          sanzioni  in  misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
          iscritto a ruolo. 
              4-bis. Il tardivo pagamento di una rata  diversa  dalla
          prima entro il termine di pagamento della  rata  successiva
          comporta l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della
          sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18
          dicembre  1997,  n.  471,   e   successive   modificazioni,
          commisurata all'importo della rata versata  in  ritardo,  e
          degli  interessi  legali.  L'iscrizione  a  ruolo  non   e'
          eseguita se il contribuente si avvale del  ravvedimento  di
          cui all' articolo 13 del decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il  termine
          di pagamento della rata successiva»; 
                c) al comma 5: 
              1) le parole:  «dal  comma  4»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»; 
              2) dopo le parole: «rata non pagata» sono  aggiunte  le
          seguenti: «o pagata in ritardo»; 
                d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4  e
          5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi  1,  3,
          4, 4-bis e 5». 
              13-undecies. Le disposizioni di cui al comma  13-decies
          si applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              13-duodecies. All' articolo 1 della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 209, le  parole:  «dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e con gli  enti  pubblici  nazionali»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «pubbliche  di  cui  all'
          articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          nonche' con le amministrazioni autonome»; 
              b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 
                  «214. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  213,  e'
          stabilita  la  data  dalla  quale  decorrono  gli  obblighi
          previsti dal decreto stesso per le  amministrazioni  locali
          di cui al comma 209». 
              13-terdecies.  All'  articolo  52   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma: 
              «2-bis. Il  debitore  ha  facolta'  di  procedere  alla
          vendita  del  bene  pignorato   o   ipotecato   al   valore
          determinato ai  sensi  degli  articoli  68  e  79,  con  il
          consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene
          nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato  il
          corrispettivo della vendita. L'eccedenza del  corrispettivo
          rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i  dieci
          giorni lavorativi successivi all'incasso».".