Art. 11
Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro
autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione
di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione
sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi
quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a
un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale
allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla
base imponibile della predetta imposta le somme prelevate
dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla
formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF
dell'imprenditore e dei soci;
b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di
minori dimensioni, nonche', per i contribuenti di dimensioni minime,
di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta
in sostituzione di quelle dovute, purche' con invarianza dell'importo
complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione
del settore economico e del tipo di attivita' svolta, con eventuale
premialita' per le nuove attivita' produttive, comprese eventuali
agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per
il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con
analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialita' e della
trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento
della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di cui
alla presente lettera;
c) previsione di possibili forme di opzionalita';
d) semplificazione delle modalita' di imposizione delle
indennita' e somme, comunque denominate, percepite in dipendenza
della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' di altre somme
soggette a tassazione separata.
2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche
mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai piu'
consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai
fini della non assoggettabilita' dei professionisti, degli artisti e
dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP).
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni:
"Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione
di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai
soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale
ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le
forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate
nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei
crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (33); la disposizione non si applica in caso
di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a
condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione
finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni
non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti
finanziari relativi all'attivita' artistica, professionale
o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli
obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli
adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col
provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia
delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei
modelli di versamento e della dichiarazione IVA,
eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia
delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD
e dei modelli di versamento periodico delle ritenute,
nonche' gestione degli esiti dell'assistenza fiscale,
eventualmente previo invio telematico da parte del
sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni
necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del
credito IVA, abolizione del visto di conformita' per
compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in
regime di contabilita' ordinaria e che rispettano le
condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio
di cassa e predisposizione in forma automatica da parte
dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed
IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e
dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici
e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate
le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano
previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei
redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a
quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi
previsti dai commi 2 e 3, lettere a) e b), o direttamente o
per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al
precedente comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto
legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi
dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti
all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi
di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore
a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo
periodo, per la quale e' possibile avvalersi dell'istituto
del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che
dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori a quelli risultanti
dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (33); la disposizione non si applica in caso
di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo
di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ammessa a
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a
condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli
obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, indicando
fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera
a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli
specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione
dello studio di settore o degli studi di settore
applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i
quali non si rende applicabile la disposizione di cui al
comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza
destinano parte della capacita' operativa alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati
su tutto il territorio in modo proporzionato alla
numerosita' dei contribuenti interessati e basati su
specifiche analisi del rischio di evasione che tengano
anche conto delle informazioni presenti nella apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che
dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non
ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente
comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con
l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7
del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (34), e ai
numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentite le associazioni di categoria, possono essere
differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui
al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita'
svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono
dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10
si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualita' 2011 ed a quelle successive. Con riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo
1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012. Per le
attivita' di accertamento effettuate in relazione alle
annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi
quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10
e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All' articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo'
chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della
rata costante, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno».
13-ter. Le dilazioni di cui all' articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, interessate dal mancato pagamento della
prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data,
non ancora prorogate ai sensi dell' articolo 2, comma 20,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono
essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a
settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un
temporaneo peggioramento della situazione di difficolta'
posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All' articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il
progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
certificato, da determinare annualmente, in misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
dei carichi annui affidati, dell'andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione,
efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia
Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di
cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite
non spetta il rimborso di cui al comma 1»;
e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell'ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella
di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di
cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore».
13-quinquies. Il decreto di cui all' articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da
ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente
articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del
predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma
13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All' articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».
13-novies. I termini previsti dall' articolo 3, commi
24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al
31 dicembre 2012.
13-decies. All' articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del
comma sono soppressi;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il
termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle
rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dalla
rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e
sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva
comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,
commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e
degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di
cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine
di pagamento della rata successiva»;
c) al comma 5:
1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le
seguenti: «o pagata in ritardo»;
d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e
5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3,
4, 4-bis e 5».
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies
si applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
13-duodecies. All' articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' con le amministrazioni autonome»;
b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
«214. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e'
stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi
previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali
di cui al comma 209».
13-terdecies. All' articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla
vendita del bene pignorato o ipotecato al valore
determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il
consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene
nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il
corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci
giorni lavorativi successivi all'incasso».".