Art. 12
Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della
produzione netta
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella
determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire
l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia,
in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali
e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di
redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del
realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale
previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti
introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa
sul sovraindebitamento, nonche' alle procedure similari previste
negli ordinamenti di altri Stati;
b) revisione della disciplina impositiva riguardante le
operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento
all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione
per trasparenza delle societa' controllate estere e di quelle
collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli
Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilita' dei
costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali
Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al
regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri,
al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di
quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonche' al
regime di rilevanza delle perdite di societa' del gruppo residenti
all'estero;
c) revisione dei regimi di deducibilita' degli ammortamenti,
delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari
categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di
inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina
delle societa' di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai
loro familiari, nonche' delle norme che regolano il trattamento dei
cespiti in occasione dei trasferimenti di proprieta', con
l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di
schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di
societa' di comodo e, dall'altro, di dare continuita' all'attivita'
produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche tra
familiari;
e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di
valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso,
allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.