Art. 13 
 
 
Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
                              indirette 
 
  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1,  norme  per  il  recepimento  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei  sistemi
speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati; 
    b) attuazione del regime del  gruppo  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto  (IVA),  previsto  dall'articolo  11
della direttiva 2006/112/CE. 
  2. Il Governo e' delegato, altresi', ad introdurre, con  i  decreti
legislativi di cui all'articolo  1,  norme  per  la  revisione  delle
imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  delle  imposte  di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre  imposte  di
trascrizione  e  di  trasferimento,  nonche'  delle   imposte   sulle
concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione degli adempimenti  e  razionalizzazione  delle
aliquote; 
    b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari; 
    c) coordinamento con le  disposizioni  attuative  della  legge  5
maggio 2009, n. 42. 
 
          Note all'art. 13: 
              La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28  novembre
          2006  relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul  valore
          aggiunto e' pubblicata nella GU L 347  dell'  11.  dicembre
          2006. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  della  citata
          direttiva n. 2006/112/CE: 
              "Art. 11. 
              Previa   consultazione    del    comitato    consultivo
          dell'imposta sul valore  aggiunto  (in  seguito  denominato
          "comitato IVA"), ogni Stato membro puo' considerare come un
          unico soggetto passivo le persone stabilite nel  territorio
          dello  stesso  Stato  membro   che   siano   giuridicamente
          indipendenti,  ma  strettamente  vincolate  fra   loro   da
          rapporti finanziari, economici ed organizzativi. 
              Uno Stato membro che  esercita  l'opzione  prevista  al
          primo comma, puo' adottare le misure necessarie a prevenire
          l'elusione o l'evasione  fiscale  mediante  l'esercizio  di
          tale disposizione.". 
              Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative), e' pubblicato nella Gazz. Uff 29  novembre
          1995, n. 279, S.O. 
              Per i riferimenti alla legge n. 42 del  2009,  si  veda
          nelle note all'art. 1.