Art. 13
Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi
speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati;
b) attuazione del regime del gruppo ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall'articolo 11
della direttiva 2006/112/CE.
2. Il Governo e' delegato, altresi', ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle
imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di
trascrizione e di trasferimento, nonche' delle imposte sulle
concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle
aliquote;
b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5
maggio 2009, n. 42.
Note all'art. 13:
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto e' pubblicata nella GU L 347 dell' 11. dicembre
2006.
Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata
direttiva n. 2006/112/CE:
"Art. 11.
Previa consultazione del comitato consultivo
dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato
"comitato IVA"), ogni Stato membro puo' considerare come un
unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio
dello stesso Stato membro che siano giuridicamente
indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da
rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al
primo comma, puo' adottare le misure necessarie a prevenire
l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di
tale disposizione.".
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), e' pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre
1995, n. 279, S.O.
Per i riferimenti alla legge n. 42 del 2009, si veda
nelle note all'art. 1.