Art. 14
Giochi pubblici
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia
di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice
delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello
organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in
quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali
con quelli locali e con quelli generali in materia di salute
pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose, nonche' per garantire il regolare afflusso del
prelievo tributario gravante sui giochi.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in
funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina
settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai piu'
recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al
livello dell'Unione europea, nonche' all'esigenza di prevenire i
fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco
minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili
ovvero non piu' attuali, fatte salve, comunque, le previsioni in
materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189;
b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge
ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle
materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e
la misura dell'imposta;
c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche
d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina
del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il
riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo
espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse
tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali
di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli
esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonche'
riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli
obblighi di rendicontazione;
e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e
uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e
di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei
comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e
di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi
sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della
dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si
esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi e non sportivi, nonche' in materia di installazione degli
apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e
sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline
regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino
coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente
lettera;
f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico
all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di
rilascio di tale titolo abilitativo, e, correlativamente, della
nullita' assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti
territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera
e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita
di gioco, nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni;
g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e
agli altri operatori secondo un criterio di progressivita' legata ai
volumi di raccolta delle giocate;
h) anche al fine di contrastare piu' efficacemente il gioco
illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e rafforzamento della
disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di
onorabilita' dei soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllino o partecipino al capitale delle societa' concessionarie
dei giochi pubblici, nonche' degli esponenti aziendali, prevedendo
altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di
esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano,
anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di
societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver
rispettato l'obbligo di dichiarare l'identita' del soggetto
indirettamente partecipante;
i) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di
requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera h) a tutti
i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche
societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle
societa' concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove
necessario, le discipline settoriali esistenti;
l) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di
crisi irreversibile del rapporto concessorio, specialmente in
conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da
assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei
giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuita'
dell'erogazione dei servizi di gioco;
m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi,
dell'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di
interessi;
n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai
controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine
di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti
dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese
quelle concernenti il rapporto concessorio;
o) riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva
e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni
concernenti il gioco on-line;
p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificita' e
trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione
europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione
degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento
e divertimento, nonche' della disciplina riguardante le
responsabilita' di tali organismi e quelle dei concessionari per i
casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della
disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in
particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di
programmi informatici per la gestione delle attivita' di gioco e
della relativa raccolta;
q) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del
gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione
locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello
praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e
della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti
sicuri e controllati, con relativa responsabilita' del concessionario
ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di
riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di
raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite
massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della
previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano
e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono
installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica
sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa
definizione delle situazioni controverse, controlli piu' efficaci ed
efficienti in ordine all'effettiva titolarita' di provvedimenti
unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del
gioco;
r) nel rispetto dei limiti di compatibilita' con l'ordinamento
dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata
delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo
versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga
finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a
quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;
s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con
quelle di portata generale in materia di emersione di attivita'
economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali
privilegiati;
t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del contenzioso in
materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine
di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle
lettere q) e r);
u) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a
contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con
modalita' non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato
per la pratica del gioco lecito;
v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio
finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a
valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi
pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione
e' stabilita annualmente con la legge di stabilita', finalizzato
prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche
in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso
modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee
ad incrementare le risorse erariali;
z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il
rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di
divieto di pubblicita' per i giochi con vincita in denaro,
soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della revisione della
disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della
tutela dei minori;
aa) introduzione del divieto di pubblicita' nelle trasmissioni
radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede
europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in
denaro che inducono comportamenti compulsivi;
bb) previsione di una limitazione massima della pubblicita'
riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata da
soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;
cc) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco,
anche basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i
soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in
qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
dd) introduzione di modalita' di pubblico riconoscimento agli
esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di
anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con
vincita in denaro;
ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche per via
telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo
conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identita' del
giocatore e vincite;
ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana,
associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si
iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le societa' di
gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi
prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo
della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e
ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la
struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei
quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei
guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della
filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al
funzionamento della Lega ippica italiana e' definito in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del medesimo decreto
legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del
fondo di cui al numero 2);
2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo
e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate
dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonche' mediante quote della
raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse
su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno
degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli
eventi ippici, nonche' da eventuali contributi erariali straordinari
decrescenti fino all'anno 2017;
3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di
secondo livello delle corse ippiche, nonche' alla Lega ippica
italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria,
di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di
controllo di primo livello sulla regolarita' delle corse, di
ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la
promozione del settore ippico;
4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse
ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa
tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;
gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco
pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro
il 31 dicembre di ogni anno, contenente i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della
gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di
giochi e della legalita'.
3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera ff),
sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 1, e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
"Art. 5. Aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza con particolare riferimento alle persone affette
da malattie croniche, da malattie rare, nonche' da
ludopatia
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con
il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si
provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con
prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco
delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro
della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare
di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 maggio
2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal
comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di
assicurare il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso
all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di
assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i
soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in
denaro, cosi' come definita dall'Organizzazione mondiale
della sanita' (G.A.P.).
2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31
maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario
di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332."
"Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di
cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del
tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e
successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico
di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica
dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo
2001, n. 125, e' inserito il seguente:
«Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di
bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande
alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita',
tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre
mesi.».
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi
pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
attraverso distributori automatici che non consentano la
rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei
dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di
una volta si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione
dell'attivita' per tre mesi.».
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua
pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di
dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite
in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la
percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha
nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa
percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale
storica per giochi similari. In caso di violazione, il
soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa
pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta
per violazione della normativa di riferimento.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria
e secondaria la valenza educativa del tema del gioco
responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della
propria autonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi
all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al
solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di
scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto
vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle
sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni
diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del
divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui
al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale ovvero del punto di offerta del gioco con
vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita',
tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emana un decreto per la progressiva
introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche
volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai
giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei
Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica
su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente
destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti
degli esercizi presso i quali sono installati gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di
strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia
locale le violazioni delle norme in materia di giochi con
vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie
attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le
attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a pianificare forme di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro
rappresentanze regionali o nazionali. Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.".
Si riporta il testo dell'art. 23 della Costituzione:
"Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale
puo' essere imposta se non in base alla legge."
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 110. (art. 108 T.U. 1926)
1 - 5 (Omissis).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a); (219)
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7 - 11 (Omissis).".