Art. 14 
 
 
                           Giochi pubblici 
 
  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia
di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice
delle  disposizioni   sui   giochi,   fermo   restando   il   modello
organizzativo fondato sul regime  concessorio  e  autorizzatorio,  in
quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine  e  della
sicurezza pubblici, per il contemperamento degli  interessi  erariali
con quelli  locali  e  con  quelli  generali  in  materia  di  salute
pubblica,  per  la  prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi   di
attivita' criminose, nonche' per garantire il regolare  afflusso  del
prelievo tributario gravante sui giochi. 
  2. Il riordino di cui al comma 1 e'  effettuato  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti  in
funzione della loro portata generale  ovvero  della  loro  disciplina
settoriale, anche di singoli  giochi,  e  loro  adeguamento  ai  piu'
recenti principi, anche  di  fonte  giurisprudenziale,  stabiliti  al
livello dell'Unione europea,  nonche'  all'esigenza  di  prevenire  i
fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco
minorile, con abrogazione espressa delle  disposizioni  incompatibili
ovvero non piu' attuali, fatte  salve,  comunque,  le  previsioni  in
materia di cui agli articoli 5 e 7  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189; 
    b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge
ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23  della  Costituzione,  delle
materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti  passivi  e
la misura dell'imposta; 
    c) disciplina specifica dei  singoli  giochi,  definizione  delle
condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche,  anche
d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali; 
    d) riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina
del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine  di  assicurare  il
riequilibrio   del   relativo    prelievo    fiscale,    distinguendo
espressamente quello di natura tributaria in funzione  delle  diverse
tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le  percentuali
di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e  agli
esercenti e le percentuali  destinate  a  vincita  (payout),  nonche'
riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina  degli
obblighi di rendicontazione; 
    e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti  e
uniformi  nell'intero  territorio  nazionale  in  materia  di  titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni  e
di controlli,  garantendo  forme  vincolanti  di  partecipazione  dei
comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione  e
di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi
sensibili   validi   per   l'intero   territorio   nazionale,   della
dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui  si
esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse  su  eventi
sportivi e non sportivi, nonche' in materia  di  installazione  degli
apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110,  comma
6, lettere  a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni,  comunque  con  riserva  allo  Stato  della
definizione  delle  regole  necessarie  per  esigenze  di  ordine   e
sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle  discipline
regolatorie nel frattempo emanate  a  livello  locale  che  risultino
coerenti con i principi delle  norme  di  attuazione  della  presente
lettera; 
    f) introduzione, anche graduale,  del  titolo  abilitativo  unico
all'esercizio di offerta  di  gioco  e  statuizione  del  divieto  di
rilascio di  tale  titolo  abilitativo,  e,  correlativamente,  della
nullita' assoluta di  tali  titoli,  qualora  rilasciati,  in  ambiti
territoriali diversi da quelli pianificati, ai  sensi  della  lettera
e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita
di  gioco,  nonche'  per  l'installazione  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni; 
    g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai  concessionari  e
agli altri operatori secondo un criterio di progressivita' legata  ai
volumi di raccolta delle giocate; 
    h) anche al fine  di  contrastare  piu'  efficacemente  il  gioco
illegale  e   le   infiltrazioni   delle   organizzazioni   criminali
nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino  e  rafforzamento  della
disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi  e  di
onorabilita'  dei  soggetti  che,  direttamente   o   indirettamente,
controllino o partecipino al capitale delle  societa'  concessionarie
dei giochi pubblici, nonche' degli  esponenti  aziendali,  prevedendo
altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni o  cause  di
esclusione dalle gare per il rilascio delle  concessioni,  anche  per
societa' fiduciarie, fondi di investimento  e  trust  che  detengano,
anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al  patrimonio  di
societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino  non  aver
rispettato  l'obbligo  di   dichiarare   l'identita'   del   soggetto
indirettamente partecipante; 
    i) estensione della disciplina in materia  di  trasparenza  e  di
requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera h) a tutti
i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi  forma  organizzativa,  anche
societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate  dalle
societa'  concessionarie  dei  giochi   pubblici,   integrando,   ove
necessario, le discipline settoriali esistenti; 
    l) introduzione di un regime generale di  gestione  dei  casi  di
crisi  irreversibile  del  rapporto  concessorio,   specialmente   in
conseguenza di provvedimenti di revoca o di  decadenza,  in  modo  da
assicurare,  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  di  tutela  dei
giocatori e di salvaguardia delle entrate  erariali,  la  continuita'
dell'erogazione dei servizi di gioco; 
    m)  verifica,  con  riferimento  alle  concessioni  sui   giochi,
dell'efficacia della normativa vigente in  materia  di  conflitti  di
interessi; 
    n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai
controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine
di rafforzare  l'efficacia  preventiva  e  repressiva  nei  confronti
dell'evasione e delle  altre  violazioni  in  materia,  ivi  comprese
quelle concernenti il rapporto concessorio; 
    o) riordino e integrazione  del  vigente  sistema  sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva
e l'effettivita', prevedendo sanzioni  aggravate  per  le  violazioni
concernenti il gioco on-line; 
    p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificita'  e
trasparenza,  tenuto  conto  dell'eventuale   normativa   dell'Unione
europea di settore, della disciplina  in  materia  di  qualificazione
degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento
e   divertimento,   nonche'   della   disciplina    riguardante    le
responsabilita' di tali organismi e quelle dei  concessionari  per  i
casi  di  certificazioni  non  veritiere,  ovvero  di   utilizzo   di
apparecchi non  conformi  ai  modelli  certificati;  revisione  della
disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in
particolare patrimoniali, proprie dei produttori  o  distributori  di
programmi informatici per la gestione  delle  attivita'  di  gioco  e
della relativa raccolta; 
    q) razionalizzazione territoriale  della  rete  di  raccolta  del
gioco, anche in  funzione  della  pianificazione  della  dislocazione
locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello
praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, comunque improntata  al  criterio  della  riduzione  e
della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in  ambienti
sicuri e controllati, con relativa responsabilita' del concessionario
ovvero del titolare dell'esercizio;  individuazione  dei  criteri  di
riordino e sviluppo della dislocazione  territoriale  della  rete  di
raccolta del gioco, anche sulla base  di  una  revisione  del  limite
massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni  esercizio,  della
previsione di una superficie minima per gli esercizi che li  ospitano
e  della  separazione  graduale  degli  spazi   nei   quali   vengono
installati; revisione della  disciplina  delle  licenze  di  pubblica
sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa
definizione delle situazioni controverse, controlli piu' efficaci  ed
efficienti  in  ordine  all'effettiva  titolarita'  di  provvedimenti
unitari che abilitano in  via  esclusiva  alla  raccolta  lecita  del
gioco; 
    r) nel rispetto dei limiti di  compatibilita'  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, allineamento, anche  tendenziale,  della  durata
delle diverse concessioni di gestione e raccolta  del  gioco,  previo
versamento da parte del concessionario, per la durata  della  proroga
finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata  a
quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione; 
    s) coordinamento delle disposizioni  in  materia  di  giochi  con
quelle di portata generale  in  materia  di  emersione  di  attivita'
economiche e finanziarie detenute  in  Stati  aventi  regimi  fiscali
privilegiati; 
    t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del  contenzioso  in
materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine
di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di  cui  alle
lettere q) e r); 
    u) attuazione di un piano  straordinario  di  controlli  volto  a
contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto  con
modalita' non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo  Stato
per la pratica del gioco lecito; 
    v) definizione di un concorso statale, a  partire  dall'esercizio
finanziario in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo recante la disciplina di cui  alla  presente  lettera,  a
valere su quota parte delle risorse  erariali  derivanti  dai  giochi
pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione
e' stabilita annualmente con  la  legge  di  stabilita',  finalizzato
prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo  patologico,  anche
in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato  attraverso
modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi  pubblici  idonee
ad incrementare le risorse erariali; 
    z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa  il
rispetto e l'efficacia  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
divieto  di  pubblicita'  per  i  giochi  con  vincita   in   denaro,
soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della  revisione  della
disciplina in materia, con particolare riguardo  all'obiettivo  della
tutela dei minori; 
    aa) introduzione del divieto di  pubblicita'  nelle  trasmissioni
radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti  in  sede
europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con  vincita  in
denaro che inducono comportamenti compulsivi; 
    bb) previsione  di  una  limitazione  massima  della  pubblicita'
riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata  da
soggetti che non conseguono concessione statale di gioco; 
    cc) introduzione di un meccanismo di  autoesclusione  dal  gioco,
anche basato su un registro nazionale al quale possono  iscriversi  i
soggetti che chiedono  di  essere  esclusi  dalla  partecipazione  in
qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 
    dd) introduzione di modalita'  di  pubblico  riconoscimento  agli
esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato  numero  di
anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per  giochi  con
vincita in denaro; 
    ee) previsione di maggiori forme  di  controllo,  anche  per  via
telematica, nel rispetto del  diritto  alla  riservatezza  e  tenendo
conto di adeguate soglie, sul rapporto  tra  giocate,  identita'  del
giocatore e vincite; 
    ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 
      1) promozione  dell'istituzione  della  Lega  ippica  italiana,
associazione  senza  fine  di  lucro,  soggetta  alla  vigilanza  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  cui  si
iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le  societa'  di
gestione  degli  ippodromi  che   soddisfano   i   requisiti   minimi
prestabiliti; previsione che la disciplina degli  organi  di  governo
della Lega ippica  italiana  sia  improntata  a  criteri  di  equa  e
ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e  che  la
struttura organizzativa fondamentale preveda  organismi  tecnici  nei
quali  sia  assicurata  la  partecipazione  degli   allenatori,   dei
guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli  altri  soggetti  della
filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e  al
funzionamento della Lega ippica italiana e' definito in modo tale  da
assicurare  la   neutralita'   finanziaria   del   medesimo   decreto
legislativo attuativo, a valere su  quota  parte  delle  risorse  del
fondo di cui al numero 2); 
      2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo  sviluppo
e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate
dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonche' mediante quote della
raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da  scommesse
su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici  raccolti  all'interno
degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi  sugli
eventi ippici, nonche' da eventuali contributi erariali  straordinari
decrescenti fino all'anno 2017; 
      3)  attribuzione  al   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali di funzioni  di  regolazione  e  controllo  di
secondo  livello  delle  corse  ippiche,  nonche'  alla  Lega  ippica
italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione  finanziaria,
di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi  ippici,  di
controllo  di  primo  livello  sulla  regolarita'  delle  corse,   di
ripartizione e di rendicontazione del fondo  per  lo  sviluppo  e  la
promozione del settore ippico; 
      4) nell'ambito del riordino della  disciplina  sulle  scommesse
ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa
tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite; 
    gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco
pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro
il 31 dicembre di ogni anno, contenente  i  dati  sullo  stato  delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della
gestione e sui progressi in materia  di  tutela  dei  consumatori  di
giochi e della legalita'. 
  3. I decreti legislativi di attuazione del comma  2,  lettera  ff),
sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura  di  cui
all'articolo 1, e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e   7   del
          decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158  (Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189: 
              "Art.  5.  Aggiornamento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza con particolare riferimento alle persone affette
          da  malattie  croniche,  da  malattie  rare,   nonche'   da
          ludopatia 
              1. Nel rispetto degli equilibri programmati di  finanza
          pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma  1,
          secondo periodo, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
          2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  da  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  si
          provvede  all'aggiornamento  dei  livelli   essenziali   di
          assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  con
          prioritario  riferimento  alla  riformulazione  dell'elenco
          delle malattie croniche di  cui  al  decreto  del  Ministro
          della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare
          di cui al decreto del  Ministro  della  sanita'  18  maggio
          2001, n. 279, e  ai  relativi  aggiornamenti  previsti  dal
          comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto,  al  fine  di
          assicurare il bisogno  di  salute,  l'equita'  nell'accesso
          all'assistenza,  la  qualita'  delle   cure   e   la   loro
          appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 
              2. Con la medesima procedura di cui al comma  1  e  nel
          rispetto degli equilibri programmati di  finanza  pubblica,
          si  provvede  ad  aggiornare  i   livelli   essenziali   di
          assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione,
          cura e  riabilitazione  rivolte  alle  persone  affette  da
          ludopatia,  intesa  come  patologia  che   caratterizza   i
          soggetti affetti  da  sindrome  da  gioco  con  vincita  in
          denaro, cosi' come  definita  dall'Organizzazione  mondiale
          della sanita' (G.A.P.). 
              2-bis. Il Ministro della salute  procede  entro  il  31
          maggio 2013 all'aggiornamento del  nomenclatore  tariffario
          di cui all'articolo 11 del regolamento di  cui  al  decreto
          del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332." 
              "Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica 
              1. All'articolo 25 del testo unico  delle  leggi  sulla
          protezione ed assistenza della maternita'  e  infanzia,  di
          cui  al  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,   e
          successive modificazioni, il primo e il secondo comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
              «Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di
          chiedere    all'acquirente,     all'atto     dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
          in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
              Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
          a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti  del
          tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
          piu' di una volta si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la  sospensione,  per  tre
          mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.». 
              2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e
          successive modificazioni, dopo il primo comma  e'  aggiunto
          il seguente: 
              «I distributori automatici per la vendita  al  pubblico
          di  prodotti  del  tabacco  sono  dotati  di   un   sistema
          automatico    di    rilevamento    dell'eta'     anagrafica
          dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i  sistemi  di
          lettura  automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
          dalla pubblica amministrazione.». 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  del  presente
          articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
          adottati alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              3-bis. Dopo l'articolo  14-bis  della  legge  30  marzo
          2001, n. 125, e' inserito il seguente: 
              «Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di  vendita  di
          bevande alcoliche a minori). - 1.  Chiunque  vende  bevande
          alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
          dell'acquisto, l'esibizione di un documento  di  identita',
          tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
          sia manifesta. 
              2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
          chiunque  vende  bevande  alcoliche  ai  minori   di   anni
          diciotto. Se il fatto e' commesso  piu'  di  una  volta  si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
          2.000  euro  con  la  sospensione  dell'attivita'  per  tre
          mesi.». 
              3-ter. All'articolo 689  del  codice  penale,  dopo  il
          primo comma sono inseriti i seguenti: 
              «La stessa pena di cui al primo comma si applica a  chi
          pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
          attraverso distributori automatici che  non  consentano  la
          rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore  mediante
          sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui  al
          periodo precedente non si applica qualora sia presente  sul
          posto personale incaricato di effettuare il  controllo  dei
          dati anagrafici. 
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso  piu'  di
          una volta  si  applica  anche  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con  la  sospensione
          dell'attivita' per tre mesi.». 
              3-quater.  Fatte  salve  le   sanzioni   previste   nei
          confronti di chiunque eserciti illecitamente  attivita'  di
          offerta di giochi con vincita  in  denaro,  e'  vietata  la
          messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico  esercizio,
          di   apparecchiature   che,   attraverso   la   connessione
          telematica,  consentano  ai  clienti   di   giocare   sulle
          piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
          on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
          distanza, ovvero da  soggetti  privi  di  qualsiasi  titolo
          concessorio o autorizzatorio  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'. 
              4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il
          gioco con vincite  in  denaro  nel  corso  di  trasmissioni
          televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali  o
          cinematografiche rivolte ai  minori  e  nei  trenta  minuti
          precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.  E'
          altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'  sulla
          stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  e  nelle
          sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
          destinati alla visione dei minori.  Sono  altresi'  vietati
          messaggi pubblicitari concernenti il gioco con  vincite  in
          denaro  su  giornali,   riviste,   pubblicazioni,   durante
          trasmissioni televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
          cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
          si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
              a) incitamento al gioco ovvero  esaltazione  della  sua
          pratica; 
              b) presenza di minori; 
              c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di
          dipendenza    dalla    pratica    del    gioco,     nonche'
          dell'indicazione della  possibilita'  di  consultazione  di
          note informative sulle probabilita' di  vincita  pubblicate
          sui siti istituzionali  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione  ai  sensi   della   legislazione   vigente,
          dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  dei
          singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti  di
          raccolta dei giochi. 
              4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono  vincite
          in denaro deve riportare in modo  chiaramente  visibile  la
          percentuale di probabilita' di vincita che il  soggetto  ha
          nel  singolo  gioco  pubblicizzato.   Qualora   la   stessa
          percentuale non sia definibile, e' indicata la  percentuale
          storica per giochi similari.  In  caso  di  violazione,  il
          soggetto proponente  e'  obbligato  a  ripetere  la  stessa
          pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
          di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
          indicando nella stessa i requisiti  previsti  dal  presente
          articolo nonche' il fatto che la  pubblicita'  e'  ripetuta
          per violazione della normativa di riferimento. 
              5. Formule di avvertimento sul  rischio  di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo , comma 6, lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
          b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
          del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita
          come attivita' principale l'offerta di scommesse su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P. 
              5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca segnala agli istituti di istruzione  primaria
          e secondaria  la  valenza  educativa  del  tema  del  gioco
          responsabile  affinche'  gli  istituti,  nell'ambito  della
          propria   autonomia,   possano    predisporre    iniziative
          didattiche volte a rappresentare  agli  studenti  il  senso
          autentico  del  gioco  e  i  potenziali   rischi   connessi
          all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 
              6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
          comma 4 e il proprietario del mezzo  con  cui  il  medesimo
          messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
          una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
          cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni  di
          cui al comma 5 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
          del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
          relative agli apparecchi di cui  al  citato  articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica  al
          solo soggetto titolare della sala o del punto  di  raccolta
          dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita  in  cui
          si  esercita  come  attivita'   principale   l'offerta   di
          scommesse, la sanzione si applica  al  titolare  del  punto
          vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
          contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle
          sanzioni  e'  competente  l'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione,  ai  sensi  della   legislazione   vigente,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi  provvede  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
          modificazioni. 
              7. Le disposizioni di cui ai  commi  4,  5  e  6  hanno
          efficacia dal 1° gennaio 2013. 
              8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni  di  cui
          all'articolo 24, commi 20, 21 e  22,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di  anni
          diciotto l'ingresso  nelle  aree  destinate  al  gioco  con
          vincite in denaro interne alle sale  bingo,  nonche'  nelle
          aree  ovvero  nelle  sale  in   cui   sono   installati   i
          videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          b), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931, e nei punti  di  vendita  in  cui  si  esercita  come
          attivita'  principale  quella  di   scommesse   su   eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. La  violazione  del
          divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
          del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di  cui
          al presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,
          del locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con
          vincite in denaro identifica  i  minori  di  eta'  mediante
          richiesta di  esibizione  di  un  documento  di  identita',
          tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia  manifesta.  Il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva
          introduzione  obbligatoria  di  idonee  soluzioni  tecniche
          volte a bloccare automaticamente l'accesso  dei  minori  ai
          giochi,  nonche'  volte  ad  avvertire  automaticamente  il
          giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 
              9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, di intesa con la  Societa'  italiana  degli
          autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato,  l'Arma  dei
          Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,  pianifica
          su base annuale almeno diecimila controlli,  specificamente
          destinati al contrasto del gioco  minorile,  nei  confronti
          degli  esercizi  presso  i  quali   sono   installati   gli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),
          del testo unico di cui al regio decreto n.  773  del  1931,
          ovvero vengono svolte  attivita'  di  scommessa  su  eventi
          sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi,  collocati  in
          prossimita' di istituti scolastici primari e secondari,  di
          strutture sanitarie ed ospedaliere,  di  luoghi  di  culto.
          Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
          possono essere segnalate da parte degli agenti  di  Polizia
          locale le violazioni delle norme in materia di  giochi  con
          vincite in denaro constatate,  durante  le  loro  ordinarie
          attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
          luoghi deputati  alla  raccolta  dei  predetti  giochi.  Le
          attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, tenuto conto degli  interessi  pubblici  di
          settore,  sulla  base  di  criteri,  anche  relativi   alle
          distanze da istituti di istruzione primaria  e  secondaria,
          da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi  di  culto,
          da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede  di
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  provvede   a   pianificare   forme   di
          progressiva ricollocazione dei punti della rete  fisica  di
          raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  di
          cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
          modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai
          predetti luoghi. Le  pianificazioni  operano  relativamente
          alle concessioni di  raccolta  di  gioco  pubblico  bandite
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
          nuova   concessione,   in   funzione   della   dislocazione
          territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
          delle strutture sanitarie ed  ospedaliere,  dei  luoghi  di
          culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai  fini  di
          tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
          all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di  ogni
          altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
          incluse  proposte  motivate  dei  comuni  ovvero  di   loro
          rappresentanze    regionali     o     nazionali.     Presso
          l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
          seguito della sua incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un  osservatorio  di
          cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
          della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
          delle famiglie e dei giovani,  nonche'  rappresentanti  dei
          comuni,  per  valutare  le   misure   piu'   efficaci   per
          contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
          della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
          e' corrisposto alcun emolumento,  compenso  o  rimborso  di
          spese. 
              11. Al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici   e   di   eventuali    altri    dispositivi
          salvavita.". 
              Si riporta il testo dell'art. 23 della Costituzione: 
              "Art. 23. Nessuna prestazione personale o  patrimoniale
          puo' essere imposta se non in base alla legge." 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  110  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              "Art. 110. (art. 108 T.U. 1926) 
              1 - 5 (Omissis). 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'  articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); (219) 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7 - 11 (Omissis).".