Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne'
un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei
contribuenti. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione
della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di
cui all'articolo 1 e dell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa
quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri
derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione
nell'ambito del medesimo decreto, il decreto e' emanato solo
successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento
legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge
persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui
contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto
del principio di equita', compatibilmente con il rispetto
dell'articolo 81 della Costituzione nonche' degli obiettivi di
equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e
prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 16:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
1 - 1-bis (Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3 - 14 (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
"Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.".