Art. 16 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne'
un  aumento  della  pressione  fiscale  complessiva  a   carico   dei
contribuenti. In attuazione di  quanto  stabilito  dall'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione
della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi  di
cui  all'articolo  1  e   dell'impossibilita'   di   procedere   alla
determinazione  degli  eventuali  effetti  finanziari,  la   relativa
quantificazione e' effettuata al momento  dell'adozione  dei  singoli
decreti  legislativi.  Qualora  eventuali  nuovi  o  maggiori   oneri
derivanti  da  un  decreto  legislativo  non  trovino   compensazione
nell'ambito  del  medesimo  decreto,  il  decreto  e'  emanato   solo
successivamente alla data di entrata in vigore  di  un  provvedimento
legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie. 
  2. La revisione del sistema fiscale  di  cui  alla  presente  legge
persegue l'obiettivo della riduzione della pressione  tributaria  sui
contribuenti, anche attraverso la crescita  economica,  nel  rispetto
del  principio  di   equita',   compatibilmente   con   il   rispetto
dell'articolo  81  della  Costituzione  nonche'  degli  obiettivi  di
equilibrio di bilancio e di  riduzione  del  rapporto  tra  debito  e
prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Padoan, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              1 - 1-bis (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3 - 14 (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione: 
              "Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate
          e le spese del proprio bilancio, tenendo conto  delle  fasi
          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale.".