Art. 2
Revisione del catasto dei fabbricati
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio
nazionale, attribuendo a ciascuna unita' immobiliare il relativo
valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le
unita' immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di
comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio
sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a
tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il
coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali
decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonche'
con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e,
eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o
che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa
destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei
terreni edificabili accatastati come agricoli, nonche' degli immobili
abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di
trasparenza e valorizzazione delle attivita' di accertamento svolte
dai comuni in quest'ambito, nonche' definendo moduli organizzativi
che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via
telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei
comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unita'
immobiliari;
c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle
mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo
areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile
l'accesso al pubblico;
d) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di
riferimento;
e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento
catastale comunale gia' avviate in via sperimentale, affinche'
possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alle
specificita' dei diversi territori, nonche' semplificare le procedure
di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le
procedure di regolarizzazione degli immobili di proprieta' pubblica,
e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi
speciali catastali;
f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali,
approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel
triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto
legislativo;
g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso
catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto
delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti
diverse utilizzazioni degli immobili;
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i
seguenti parametri:
1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di consistenza,
specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unita'
immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso
comune;
1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla
base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la
metodologia di cui al numero 2);
2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale,
mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con
l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza
specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a
carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per
gli immobili per i quali la redditivita' costituisce l'aspetto
prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle
medesime unita' di consistenza previste per la determinazione del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione
tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati
consolidati nel mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni,
applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditivita'
desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo;
l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori
patrimoniali e delle rendite delle unita' immobiliari urbane, in
relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di
riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse
storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui
alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera
i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del complesso
dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla
circolazione giuridica e al restauro.
2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero
1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della complessita' delle
variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie
statistiche riconosciute a livello scientifico.
3. Il Governo e' delegato, altresi', ad emanare, con i decreti
legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni
censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche
includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al
comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonche'
modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove
competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli
enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di professionisti, di
tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo
urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche
indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di
magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria
e a quella amministrativa, nonche', per le commissioni censuarie
provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i
comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio
delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori
patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi,
concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano
anche modalita' e tempi certi di attuazione dei piani medesimi
nonche' al fine di potenziare e semplificare la possibilita' di
accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai
dati catastali e della pubblicita' immobiliare, attraverso
l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilita' dei sistemi
informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia
catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente
lettera l'Agenzia delle entrate provvedera' a determinare, in via
provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino
all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri
da definire e suddividere adeguatamente;
c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilita' di
impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici
indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonche' di
utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti
direttamente dai contribuenti;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle
entrate, l'uniformita' e la qualita' dei processi e il loro
coordinamento e monitoraggio, nonche' la coerenza dei valori e dei
redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti
territoriali;
e) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione
delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei
soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con
l'attuazione del nuovo catasto;
f) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i
comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di
comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per
portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del
processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle
funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di
cui al comma 1, lettera i), numero 1), e delle relative note
metodologiche ed esplicative;
h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e
all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale
dei fabbricati, nonche' alla revisione delle sanzioni tributarie
previste per la violazione di norme catastali;
i) individuare, a conclusione del complessivo processo di
revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le
nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
l) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il
cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime
di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo,
contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la
modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali
deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un
aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte
sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo
anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel
caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni
socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo
familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui
sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una
relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro sei mesi
dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonche' attraverso
successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello
comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al
fine di verificare l'invarianza del gettito e la necessaria
gradualita', anche mediante successivi interventi correttivi;
n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela
giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela
anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove
rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, con
obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della
relativa istanza;
o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai
fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita' di distribuzione dei
trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i
fondi perequativi della finanza comunale;
p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la
realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa
in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e
architettonica;
q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici o da altri
eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano
conto delle condizioni di inagibilita' o inutilizzabilita'
determinate da tali eventi;
r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del
presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma
e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
s) riformare, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.
4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tal fine, per le attivita' previste dai medesimi commi 1 e 3 devono
prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalita'
esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
59):
"Art. 66. Funzioni conferite agli enti locali.
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni
relative:
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi catastali fermo
restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera
h);
b).;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli
oneri consortili gravanti sugli immobili.
2.. (Omissis). ".
Si riporta il testo del comma 27 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 26 (Omissis).
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28 - 33-quater (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
"Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.".
Si riporta il testo dell'articolo 74 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
"Art. 74. Attribuzione o modificazione delle rendite
catastali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque
attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla
loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso
di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto
legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici
competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni
interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre
1999, che siano stati recepiti in atti impositivi
dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non
divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi
relativamente al periodo compreso tra la data di
attribuzione o modificazione della rendita e quella di
scadenza del termine per la presentazione del ricorso
avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente
comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi
comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione
o di modificazione delle rendite, resi definitivi per
mancata impugnazione, puo' essere proposto entro il termine
di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre
1999, non ancora recepiti in atti impositivi
dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i
soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di
prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli
tributi, alla liquidazione o all'accertamento
dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita
catastale attribuita. I relativi atti impositivi
costituiscono a tutti gli effetti anche atti di
notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta
notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono
abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto
periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante
retroattivita' dei minori estimi catastali, si applicano
anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si
interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo
decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).".
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al
D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto
terreni e urbano) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio
2001, n. 161.
Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di catasto) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2007, n. 205.