Art. 3
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 e con particolare osservanza dei principi e
criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del
comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli
obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di
certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza nella
definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive
dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi,
norme dirette a:
a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione
della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla
generalita' dei tributi;
b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale,
riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i
dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe
tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili
nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata
pubblicizzazione;
c) prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati e
pubblicati con cadenza annuale;
d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze
una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre
amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del
contributo delle associazioni di categoria, degli ordini
professionali, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a
livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie
locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e
sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata,
assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello
territoriale, settoriale e dimensionale;
2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e
contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle
risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e
contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei
dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati
dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva;
4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale e contributiva;
5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro
la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva,
nonche' quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli
obblighi fiscali;
e) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di
base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per
l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra
contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree
maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario,
definendo attraverso i decreti legislativi le piu' opportune fasi
applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi
di attuazione;
f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il
contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli
degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra
imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di
avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i
risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della
correzione di errori nella liquidazione sulla base delle
dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresi', le
strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, e
che esso aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi,
evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e
contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento
da parte dei contribuenti.