Art. 4 
 
 
Monitoraggio e riordino delle disposizioni  in  materia  di  erosione
                               fiscale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera
f), il Governo e' altresi' delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano, coordinandola
con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre  2009,  n.
196, la redazione, da parte del  Governo  medesimo,  di  un  rapporto
annuale, allegato al  disegno  di  legge  di  bilancio,  sulle  spese
fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione,
esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di
favore, sulla base di metodi e di  criteri  stabili  nel  tempo,  che
consentano  anche  un  confronto  con  i  programmi  di  spesa  e  la
realizzazione  di  valutazioni  sull'efficacia  di   singole   misure
agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di una  commissione  composta
da un numero massimo  di  quindici  esperti  indicati  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e   dalle   altre   amministrazioni
interessate, senza  diritto  a  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese, la quale potra'  avvalersi  del  contributo  delle
associazioni  di  categoria,  degli   ordini   professionali,   delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative  a  livello  nazionale,
delle associazioni familiari e delle autonomie locali. 
  2. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare
le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate  o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche  ovvero
che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorita' della
tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,  dei  redditi  di
imprese minori e dei  redditi  di  pensione,  della  famiglia,  della
salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate,  del
patrimonio artistico e culturale, della  ricerca  e  dell'istruzione,
nonche' dell'ambiente  e  dell'innovazione  tecnologica.  Il  Governo
assicura, con gli  stessi  decreti  legislativi,  in  funzione  delle
maggiori entrate ovvero  delle  minori  spese  realizzate  anche  con
l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente  comma,
la  razionalizzazione  e  la  stabilizzazione   dell'istituto   della
destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche in base alle scelte espresse  dai  contribuenti.  Il  Governo
assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui  all'articolo  1,
la razionalizzazione e la riforma  dell'istituto  della  destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  3. Le  maggiori  entrate  rivenienti  dal  contrasto  dell'evasione
fiscale,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il
debito e il prodotto interno lordo, e dalla  progressiva  limitazione
dell'erosione fiscale  devono  essere  attribuite  esclusivamente  al
Fondo per la riduzione strutturale della pressione  fiscale,  di  cui
all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni.  Al  Fondo  sono  interamente  attribuiti
anche i risparmi di spesa derivanti  da  riduzione  di  contributi  o
incentivi alle imprese, che devono essere  destinati  alla  riduzione
dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalita'  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il  Governo  e'
delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo
1, norme dirette a coordinare le norme  adottate  in  attuazione  dei
criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2
del presente articolo e le vigenti procedure di  bilancio,  definendo
in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo  per  la
riduzione strutturale  della  pressione  fiscale,  le  cui  dotazioni
possono essere destinate soltanto ai fini  indicati  dalla  normativa
istitutiva del Fondo medesimo. 
 
          Note all'art. 4: 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 36  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di entrate 
              1 - 35-octies (Omissis). 
              36. Le maggiori entrate derivanti dal presente  decreto
          sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque  anni,
          per  essere  destinate   alle   esigenze   prioritarie   di
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
          eccezionalita' della situazione  economica  internazionale.
          Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione  del
          maggior gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  A
          partire dall'anno 2013, il Documento di economia e  finanza
          contiene una  valutazione,  relativa  all'anno  precedente,
          delle  maggiori  entrate  strutturali   ed   effettivamente
          incassate    derivanti    dall'attivita'    di    contrasto
          dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto  di
          quelle  necessarie  al  mantenimento   dell'equilibrio   di
          bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito  e  il
          prodotto interno  lordo,  nonche'  di  quelle  derivanti  a
          legislazione vigente  dall'attivita'  di  recupero  fiscale
          svolta  dalle  regioni,  dalle  province  e   dai   comuni,
          unitamente alle risorse  derivanti  dalla  riduzione  delle
          spese fiscali, confluiscono in un Fondo  per  la  riduzione
          strutturale della pressione fiscale e sono  finalizzate  al
          contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie  e
          sulle imprese, secondo le modalita' di  destinazione  e  di
          impiego indicate  nel  medesimo  Documento  di  economia  e
          finanza. 
              (Omissis).".