Art. 4
Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione
fiscale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera
f), il Governo e' altresi' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano, coordinandola
con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.
196, la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto
annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese
fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione,
esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di
favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che
consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la
realizzazione di valutazioni sull'efficacia di singole misure
agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta
da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni
interessate, senza diritto a compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese, la quale potra' avvalersi del contributo delle
associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale,
delle associazioni familiari e delle autonomie locali.
2. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare
le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero
che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorita' della
tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di
imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del
patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione,
nonche' dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Il Governo
assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle
maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con
l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma,
la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della
destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti. Il Governo
assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1,
la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il
debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione
dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al
Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui
all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti
anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o
incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione
dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalita' di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Governo e'
delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo
1, norme dirette a coordinare le norme adottate in attuazione dei
criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2
del presente articolo e le vigenti procedure di bilancio, definendo
in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni
possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa
istitutiva del Fondo medesimo.
Note all'art. 4:
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Si riporta il testo del comma 36 dell'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
1 - 35-octies (Omissis).
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A
partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza
contiene una valutazione, relativa all'anno precedente,
delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate derivanti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di
quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di
bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il
prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale
svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni,
unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle
spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione
strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al
contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e
sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e
finanza.
(Omissis).".