Art. 5
Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni
antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto
dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e
criteri direttivi, coordinandoli con quelli contenuti nella
raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione
fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorche' tale
condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
b) garantire la liberta' di scelta del contribuente tra diverse
operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali
come causa prevalente dell'operazione abusiva;
2) escludere la configurabilita' di una condotta abusiva se
l'operazione o la serie di operazioni e' giustificata da ragioni
extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni
extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una
redditivita' immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di
natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e
funzionale dell'azienda del contribuente;
c) prevedere l'inopponibilita' degli strumenti giuridici di cui
alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente
potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico
dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno
abusivo e le eventuali modalita' di manipolazione e di alterazione
funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonche' la loro
mancata conformita' a una normale logica di mercato, prevedendo,
invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di
valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che
giustifichino il ricorso a tali strumenti;
e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta
abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di
nullita' dell'accertamento stesso;
f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un
efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e
salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di
accertamento tributario.
Note all'art. 5:
La raccomandazione della Commissione europea n.
2012/772/UE del 6 dicembre 2012 "sulla pianificazione
fiscale aggressiva" e' pubblicata nella GU L 338 del 12
dicembre 2012.