Art. 5 
 
 
        Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui  all'articolo  1,  la  revisione   delle   vigenti   disposizioni
antielusive al fine di unificarle al principio generale  del  divieto
dell'abuso del diritto,  in  applicazione  dei  seguenti  principi  e
criteri  direttivi,  coordinandoli   con   quelli   contenuti   nella
raccomandazione  della  Commissione  europea   sulla   pianificazione
fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012: 
    a) definire la condotta abusiva come uso  distorto  di  strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta,  ancorche'  tale
condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; 
    b) garantire la liberta' di scelta del contribuente  tra  diverse
operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine: 
      1) considerare lo scopo di ottenere indebiti  vantaggi  fiscali
come causa prevalente dell'operazione abusiva; 
      2) escludere la configurabilita' di  una  condotta  abusiva  se
l'operazione o la serie di  operazioni  e'  giustificata  da  ragioni
extrafiscali  non  marginali;  stabilire  che  costituiscono  ragioni
extrafiscali anche  quelle  che  non  producono  necessariamente  una
redditivita' immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze  di
natura organizzativa e determinano  un  miglioramento  strutturale  e
funzionale dell'azienda del contribuente; 
    c) prevedere l'inopponibilita' degli strumenti giuridici  di  cui
alla lettera a)  all'amministrazione  finanziaria  e  il  conseguente
potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta; 
    d)  disciplinare  il  regime  della  prova   ponendo   a   carico
dell'amministrazione finanziaria l'onere  di  dimostrare  il  disegno
abusivo e le eventuali modalita' di manipolazione  e  di  alterazione
funzionale degli strumenti  giuridici  utilizzati,  nonche'  la  loro
mancata conformita' a una  normale  logica  di  mercato,  prevedendo,
invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di
valide   ragioni   extrafiscali   alternative   o   concorrenti   che
giustifichino il ricorso a tali strumenti; 
    e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta
abusiva  nella  motivazione  dell'accertamento  fiscale,  a  pena  di
nullita' dell'accertamento stesso; 
    f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un
efficace  contraddittorio   con   l'amministrazione   finanziaria   e
salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del  procedimento  di
accertamento tributario. 
 
          Note all'art. 5: 
              La  raccomandazione  della   Commissione   europea   n.
          2012/772/UE  del  6  dicembre  2012  "sulla  pianificazione
          fiscale aggressiva" e' pubblicata nella GU  L  338  del  12
          dicembre 2012.