Art. 6
Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio,
rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina
degli interpelli
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e
di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle
scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria,
nonche', per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di
sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio
fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilita' nel quadro
del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini
l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione
finanziaria dedicate alle predette attivita' di comunicazione e
cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalita'
gia' esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
2. Il Governo e' altresi' delegato a prevedere, nell'introduzione
delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori
adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali
sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi
dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della
responsabilita' previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, nonche' forme specifiche di interpello preventivo con procedura
abbreviata.
3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il
sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai
contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti
come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la
predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte,
prevedendo a tal fine anche la possibilita' di invio ai contribuenti
e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati,
nonche' al fine di assisterli nel processo di consolidamento della
capacita' fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche
strutturali delle imprese.
4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo
prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione
degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai
sistemi di tutoraggio.
5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito
applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari,
in coerenza con la finalita' della lotta all'evasione fiscale e
contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:
a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a
carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto
istituto;
b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del
debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare
meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della
dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente
della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino
una temporanea situazione di obiettiva difficolta', eliminando le
differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti
deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e
la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di
comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a seguito
della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti
tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore
del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di
riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel
caso di altre forme di rateizzazione;
d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a
tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una
rata, ovvero errori di limitata entita' nel versamento delle rate,
non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della
rateizzazione;
e) monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il
regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in
relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva
riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza e
oggettivita'.
6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della
disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore
omogeneita', anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una
maggiore tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in tale
contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei
casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti
e per l'amministrazione.
Note all'art. 6:
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.