Art. 7
Semplificazione
1. Il Governo e' delegato a provvedere, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1:
a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro
riordino, al fine di eliminare complessita' superflue;
b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento
a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a
duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali
regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa
utilita' per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita' di
controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di
proporzionalita';
c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei
sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza
fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneita'
tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con
potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche
riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e
regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.