Art. 8 
 
 
                 Revisione del sistema sanzionatorio 
 
  1. Il Governo e' delegato a procedere, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, alla revisione del sistema  sanzionatorio  penale
tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita'
rispetto alla gravita' dei comportamenti, prevedendo: la  punibilita'
con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo
di sei anni, dando  rilievo,  tenuto  conto  di  adeguate  soglie  di
punibilita',  alla  configurazione  del  reato  per  i  comportamenti
fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione  e  all'utilizzo
di documentazione falsa, per i  quali  non  possono  comunque  essere
ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla  data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e  quelle
di evasione  fiscale  e  delle  relative  conseguenze  sanzionatorie;
l'efficacia  attenuante  o  esimente  dell'adesione  alle  forme   di
comunicazione e di cooperazione rafforzata  di  cui  all'articolo  6,
comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele  e  del
sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel
rispetto del principio di proporzionalita', le sanzioni all'effettiva
gravita' dei comportamenti; la possibilita' di  ridurre  le  sanzioni
per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni  amministrative
anziche'  penali,  tenuto  anche  conto   di   adeguate   soglie   di
punibilita';  l'estensione  della   possibilita',   per   l'autorita'
giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale  i  beni  sequestrati
nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari  agli
organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta  al
fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative. 
  2. Il Governo e'  delegato  altresi'  a  definire,  con  i  decreti
legislativi di cui  all'articolo  1,  la  portata  applicativa  della
disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che  tale  raddoppio
si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della  denuncia,
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato
entro un termine correlato allo  scadere  del  termine  ordinario  di
decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti  di  controllo
gia'  notificati  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei   decreti
legislativi. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il citato decreto-legge n. 138 del 2011  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. 
              Si riporta il testo dell'articolo  331  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 331. Denuncia da parte di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati di un pubblico servizio. 
              1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
          ufficiali e gli incaricati di  un  pubblico  servizio  che,
          nell'esercizio o a causa delle loro  funzioni  o  del  loro
          servizio, hanno notizia di reato perseguibile  di  ufficio,
          devono farne denuncia per iscritto, anche  quando  non  sia
          individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 
              2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza  ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto. 
              4.  Se,  nel  corso  di  un   procedimento   civile   o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.".