Art. 8
Revisione del sistema sanzionatorio
1. Il Governo e' delegato a procedere, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale
tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita'
rispetto alla gravita' dei comportamenti, prevedendo: la punibilita'
con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo
di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di
punibilita', alla configurazione del reato per i comportamenti
fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo
di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere
ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle
di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6,
comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del
sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel
rispetto del principio di proporzionalita', le sanzioni all'effettiva
gravita' dei comportamenti; la possibilita' di ridurre le sanzioni
per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative
anziche' penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di
punibilita'; l'estensione della possibilita', per l'autorita'
giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati
nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli
organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al
fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
2. Il Governo e' delegato altresi' a definire, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della
disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio
si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia,
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato
entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di
decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo
gia' notificati alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi.
Note all'art. 8:
Il citato decreto-legge n. 138 del 2011 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
Si riporta il testo dell'articolo 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".