Art. 9
Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di controllo
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare i controlli mirati da parte dell'amministrazione
finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi
contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie
con altre autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con
particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, degli
abusi nelle attivita' di incasso e trasferimento di fondi (money
transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione
delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing
e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonche' delle fattispecie
di elusione fiscale;
b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza
nell'attivita' conoscitiva e di controllo fino alla completa
definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza, nel
corso dell'attivita' di controllo, del principio di ridurre al minimo
gli ostacoli al normale svolgimento dell'attivita' economica del
contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di
proporzionalita'; rafforzare il contraddittorio nella fase di
indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di
liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilita' dei
pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti
a tracciabilita' e promuovendo adeguate forme di coordinamento con
gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei relativi
oneri bancari;
d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti
amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo
della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei
corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi di riscontro tra la
documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di
tracciabilita' dei pagamenti;
e) verificare la possibilita' di introdurre meccanismi atti a
contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi,
facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione
contabile (reverse charge), nonche' di introdurre il meccanismo della
deduzione base da base per alcuni settori;
f) rafforzare la tracciabilita' dei mezzi di pagamento per il
riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e
prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonche' incentivi
all'utilizzo della moneta elettronica;
g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
h) procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione
delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento
della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' ai fini di una piu' razionale ripartizione
delle funzioni tra le diverse agenzie;
i) prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni
degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede
europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di
sistemi di tassazione delle attivita' transnazionali, ivi comprese
quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati
meccanismi di stima delle quote di attivita' imputabili alla
competenza fiscale nazionale;
l) rafforzare il controllo e gli indirizzi
strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze
sulla societa' Equitalia.