Art. 2 
 
 
             Inserimento degli articoli 84-bis e 84-ter 
                  alla legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n.  633,  dopo  l'articolo  84,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 84-bis. - Qualora un contratto di  trasferimento  o  cessione
conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a  esigere
una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o  esecutore,
ha il diritto di ottenere una remunerazione  annua  supplementare  da
parte  del  produttore  di  fonogrammi   per   ogni   anno   completo
immediatamente successivo al cinquantesimo anno  dalla  pubblicazione
lecita del fonogramma  o,  in  mancanza  di  tale  pubblicazione,  al
cinquantesimo anno dalla sua lecita  comunicazione  al  pubblico.  La
rinuncia al  diritto  di  ottenere  tale  remunerazione  non  produce
effetti. 
  L'importo  complessivo,  che  il  produttore  di  fonogrammi   deve
riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui
al primo comma, corrisponde  al  20  per  cento  del  ricavo  che  il
produttore di  fonogrammi  ha  percepito,  nel  corso  dell'anno  che
precede  quello  in  cui  e'  versata  detta   remunerazione,   dalla
riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma  in
questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita  del
fonogramma  o,  in  mancanza   di   tale   pubblicazione,   dopo   il
cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione  al  pubblico.  Per
ricavo si intende il ricavo che deriva al  produttore  di  fonogrammi
prima della detrazione delle spese. 
  Le societa' di gestione collettiva, in possesso  dei  requisiti  di
cui al decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  3,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere
la  remunerazione  annua  supplementare   spettante   agli   artisti,
interpreti o esecutori, di cui al primo comma. 
  I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti,
interpreti o esecutori, o delle societa' di  gestione  collettiva  di
cui al terzo comma cui gli artisti,  interpreti  o  esecutori,  hanno
concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a  garantire
il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al  primo
comma. 
  Qualora  un  artista,  interprete  o  esecutore,  abbia  diritto  a
pagamenti  ricorrenti,  dai  pagamenti  ad  esso  effettuati  non  e'
detratto alcun pagamento anticipato  ne'  alcuna  deduzione  prevista
contrattualmente  dopo  il  cinquantesimo  anno  dalla  pubblicazione
lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione,  dopo  il
cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. 
  Art. 84-ter. - Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione
lecita del fonogramma o, in mancanza di tale  pubblicazione,  decorsi
cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al  pubblico,  il
produttore del fonogramma non mette in vendita un numero  sufficiente
di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione  del  pubblico,
su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico
possa accedervi dal luogo e nel momento da  esso  scelti,  l'artista,
interprete o esecutore, puo' recedere dal contratto con cui l'artista
ha trasferito o ceduto i suoi diritti di  fissazione  dell'esecuzione
al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto  di  recesso  non
produce effetti. 
  Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di
cui al primo comma  puo'  essere  esercitato,  se  il  produttore  di
fonogrammi,  entro  un   anno   dalla   comunicazione   dell'artista,
interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto  di
trasferimento o cessione ai  sensi  del  primo  comma,  non  realizza
entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma. 
  Qualora un fonogramma contenga la fissazione  delle  esecuzioni  di
una pluralita' di  artisti,  interpreti  o  esecutori,  essi  possono
recedere dai loro  contratti  di  trasferimento  o  cessione  con  il
consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto
di uno o piu' degli  artisti,  interpreti  o  esecutori,  l'Autorita'
giudiziaria accerta il diritto di recesso da  tutti  i  contratti  di
trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti. 
  In caso di recesso  dal  contratto  di  trasferimento  o  cessione,
decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.».