Art. 3 
 
 
                      Modifica dell'articolo 85 
                 della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
  1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia: 
    a)  se  una  fissazione   dell'esecuzione,   rappresentazione   o
recitazione, con un mezzo  diverso  dal  fonogramma,  e'  lecitamente
pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine,
i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima  pubblicazione,
o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico; 
    b)  se  una  fissazione  dell'esecuzione  in  un  fonogramma   e'
lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al  pubblico  durante
detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della  prima
pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al
pubblico.».