Art. 4 Applicazione nel tempo 1. Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonche' gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtu' delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.