Art. 5 
 
 
          Misure transitorie sui contratti di trasferimento 
                o cessione dei diritti sul fonogramma 
 
  1. Salvo che il contratto disponga diversamente,  un  contratto  di
trasferimento  o  cessione  dei  diritti  sul  fonogramma,   concluso
anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in  base
alla normativa vigente alla data  del  31  ottobre  2013,  l'artista,
interprete o esecutore non sarebbe piu' protetto. 
  2. I contratti di  trasferimento  o  cessione  che  autorizzano  un
artista, interprete o esecutore, a ricevere  pagamenti  ricorrenti  e
che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  possono  essere  rinegoziati  dalle  Parti  a
vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il cinquantesimo
anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale
pubblicazione,  dopo  il  cinquantesimo   anno   dalla   sua   lecita
comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon
fine,  puo'  promuoversi  la  procedura  di  conciliazione   di   cui
all'articolo 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
 
          Note all'art. 5: 
              - L'art. 194-bis della legge 22 aprile  1941,  n.  633,
          gia' citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 194-bis. - La richiesta di conciliazione  di  cui
          all'art.    71-quinquies,     comma     4,     sottoscritta
          dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata  al
          comitato  di  cui   all'art.   190   o   spedita   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci  giorni
          dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
          nomina la commissione speciale di cui all'art.  193,  comma
          secondo. Copia della richiesta  deve  essere  consegnata  o
          spedita a cura dello stesso proponente alla controparte. 
              La richiesta deve precisare: 
                a) il luogo dove devono essere fatte  al  richiedente
          le comunicazioni inerenti alla procedura; 
                b) l'indicazione delle  ragioni  poste  a  fondamento
          della richiesta. 
              Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta  la
          parte convenuta, qualora non  accolga  la  richiesta  della
          controparte,  deposita  presso  la   commissione   predetta
          osservazioni scritte. Entro i dieci  giorni  successivi  al
          deposito, il presidente della commissione fissa la data per
          il tentativo di conciliazione. 
              Se la  conciliazione  riesce,  viene  redatto  separato
          processo verbale sottoscritto dalle parti e dal  presidente
          della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. 
              Se  non  si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,   la
          commissione formula una proposta per la  definizione  della
          controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
          essa sono riassunti nel  verbale  con  l'indicazione  delle
          valutazioni espresse dalle parti. 
              Nel   successivo   giudizio   sono   acquisiti,   anche
          d'ufficio,  i   verbali   concernenti   il   tentativo   di
          conciliazione  non   riuscito.   Il   giudice   valuta   il
          comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
          fini del regolamento delle spese. 
              La domanda  giudiziale  diventa  procedibile  trascorsi
          novanta  giorni   dalla   promozione   del   tentativo   di
          conciliazione. 
              Il giudice che rileva che  non  e'  stato  promosso  il
          tentativo di conciliazione secondo le disposizioni  di  cui
          ai precedenti commi o che la domanda  giudiziale  e'  stata
          promossa prima della scadenza  del  termine  di  90  giorni
          dalla promozione del  tentativo,  sospende  il  giudizio  e
          fissa alle parti il termine perentorio  di  60  giorni  per
          promuovere  il  tentativo   di   conciliazione.   Espletato
          quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo
          puo' essere riassunto entro il termine  perentorio  di  180
          giorni. Ove  il  processo  non  sia  stato  tempestivamente
          riassunto, il giudice dichiara d'ufficio  l'estinzione  del
          processo con decreto cui si applica la disposizione di  cui
          all'art. 308 del codice di procedura civile.».