Art. 10
Disposizioni di rinvio
1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle
vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo
individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di
rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di
rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite
adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine
alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonche', ove ne
ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilita' di ottenere
la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251.
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti
al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso
dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il
richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e
601 del codice penale.».
Note all'art. 10:
- Per il comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 8.
- Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, recita:
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente
provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto
i gravi motivi di cui al comma 2;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
quando risulta la palese insussistenza dei presupposti
previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese
di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non
ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in
cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi
sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo
secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi
discriminazioni e repressioni di comportamenti non
costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel
Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23
e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si
provvede ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei
soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e
21 e ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo decreto
legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato
rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.».