Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600:
1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o
comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti
parole: «al compimento di attivita' illecite» e dopo la parola
«sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi
al prelievo di organi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una
situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilita',»;
b) l'articolo 601 e' sostituito dal seguente:
«E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque
recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al
di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu'
persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita'
fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita',
al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita'
illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo
di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle
modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste
nei confronti di persona minore di eta'».
Note all'art. 2:
- L'art. 600 del regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, recita:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque
al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo
sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e'
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla
persona.».