Art. 3
Modifica al codice di procedura penale
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, e' apportata la seguente modifica:
all'articolo 398, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente
comma:
«5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le
disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di
particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui
si procede».
Note all'art. 3:
- L'art. 398 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gia' citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
della notifica e comunque dopo la scadenza del termine
previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza
di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti
l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare.
Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico
ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori,
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non
ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice
penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minorenni, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela
delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal
fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali
debbono essere documentate integralmente con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica
una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti.
5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le
disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni
in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche
dal tipo di reato per cui si procede.».