Art. 4
Minori non accompagnati vittime di tratta
1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere
adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso
alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi
in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e
l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto
del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione
dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche
attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure
appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative
all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso,
all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle
autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'eta' e
dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza,
al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' considerata
minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e',
altresi', presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare
svolta non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso.