Art. 6
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche destinato
all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.
2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle
vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di
insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le
richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico
del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto
alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non
definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve
dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato,
nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di
cui al comma 2-quater e' presentata entro un anno dal deposito del
provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del
codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle sentenze di cui
al comma 2-quater unitamente alla documentazione attestante
l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure
esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia
intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di
ottenere l'accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato da
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero,
alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a
procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' surrogata,
fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a
valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso
il soggetto condannato al risarcimento del danno.».
Note all'art. 6:
- L'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, gia'
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, recita:
«Art. 12 (Fondo per le misure anti-tratta). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione
sociale previste dall'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche
destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti
al comma 3.
2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le
somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti
pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita'
finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo
accolte e non soddisfatte sono poste a carico del
successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza
rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero
dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di
una provvisionale, emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve
dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del
reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le
procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la
domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un
anno dal deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura
penale, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle
sentenze di cui al comma 2-quaterunitamente alla
documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il
provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta
comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al
fine di ottenere l'accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere
esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva, ovvero, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a
titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi
della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,
601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca
ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo
articolo.
4. All'art. 80, comma 17, lettera m), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'art.
18".
5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' abrogato.».