Art. 7
Meccanismo equivalente
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso
devolute, e' l'organismo deputato a:
a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo
agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta
degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di
programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di
assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani,
avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere
anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in
collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le
organizzazioni della societa' civile attive nel settore;
c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una
relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base
dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.