Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
  286,  recante  Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello
  straniero 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis
del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli  600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al  comma
1 del presente articolo si applica, sulla base  del  Piano  nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani,
di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto  2003,  n.
228, un programma  unico  di  emersione,  assistenza  e  integrazione
sociale che garantisce, in via transitoria,  adeguate  condizioni  di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi  dell'articolo
13 della legge n. 228 del 2003 e,  successivamente,  la  prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui
al presente articolo. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  e  il  Ministro  della  salute,  da
adottarsi entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata,  e'
definito il  programma  di  emersione,  assistenza  e  di  protezione
sociale  di  cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
attuazione e finanziamento.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, gia' citato nelle note alle premesse, come  modificato
          dal presente decreto, recita: 
              «Art. 18 (Soggiorno per motivi di  protezione  sociale)
          (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.  16).  -  1.  Quando,  nel
          corso di  operazioni  di  polizia,  di  indagini  o  di  un
          procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della
          legge 20  febbraio  1958,  n.  75,  o  di  quelli  previsti
          dall'art. 380 del codice di procedura  penale,  ovvero  nel
          corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
          enti locali, siano accertate situazioni di  violenza  o  di
          grave sfruttamento  nei  confronti  di  uno  straniero,  ed
          emergano concreti pericoli  per  la  sua  incolumita',  per
          effetto dei tentativi di sottrarsi  ai  condizionamenti  di
          un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o  delle
          dichiarazioni rese nel corso delle indagini  preliminari  o
          del  giudizio,  il  questore,   anche   su   proposta   del
          Procuratore della Repubblica, o con  il  parere  favorevole
          della stessa autorita', rilascia uno speciale  permesso  di
          soggiorno per consentire allo straniero di  sottrarsi  alla
          violenza   ed   ai   condizionamenti    dell'organizzazione
          criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
          integrazione sociale. 
              2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono
          comunicati al questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la
          sussistenza delle condizioni ivi indicate, con  particolare
          riferimento alla gravita' ed  attualita'  del  pericolo  ed
          alla rilevanza del contributo offerto dallo  straniero  per
          l'efficace contrasto dell'organizzazione  criminale  ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione al programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco. 
              3. Con il regolamento di attuazione sono  stabilite  le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione del programma a soggetti  diversi  da  quelli
          istituzionalmente preposti  ai  servizi  sociali  dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso regolamento sono individuati i  requisiti  idonei  a
          garantire  la  competenza  e  la  capacita'   di   favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti. 
              3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini  di  cui  al
          comma  6-bis  del  presente  articolo,  vittime  dei  reati
          previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o  che
          versano nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  si  applica,  sulla  base  del  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2-bis, della  legge
          11 agosto 2003, n. 228, un programma  unico  di  emersione,
          assistenza e integrazione sociale che  garantisce,  in  via
          transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di
          assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 13 della legge  n.
          228  del   2003   e,   successivamente,   la   prosecuzione
          dell'assistenza e  l'integrazione  sociale,  ai  sensi  del
          comma 1 di  cui  al  presente  articolo.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'interno,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e il Ministro della salute, da  adottarsi
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          Unificata,  e'  definito   il   programma   di   emersione,
          assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma
          e le relative modalita' di attuazione e finanziamento. 
              4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente articolo ha la durata di sei mesi  e  puo'  essere
          rinnovato per un anno, o per il maggior periodo  occorrente
          per motivi di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in  caso  di
          interruzione del programma o di condotta incompatibile  con
          le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore  della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale  dell'ente  locale,  o   comunque   accertate   dal
          questore, ovvero quando vengono meno  le  altre  condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio. 
              5. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento  e
          lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi   i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un  rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'   essere
          ulteriormente prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del
          rapporto medesimo o, se questo e'  a  tempo  indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso di soggiorno previsto dal presente  articolo  puo'
          essere altresi' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di studio qualora il titolare  sia  iscritto  ad  un
          corso regolare di studi. 
              6. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo puo' essere altresi'  rilasciato,  all'atto  delle
          dimissioni dall'istituto di pena,  anche  su  proposta  del
          procuratore della Repubblica o del giudice di  sorveglianza
          presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che  ha
          terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta  per
          reati commessi durante la minore  eta',  e  ha  dato  prova
          concreta di partecipazione a un programma di  assistenza  e
          integrazione sociale. 
              6-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  cittadini  di
          Stati membri dell'Unione europea  che  si  trovano  in  una
          situazione di gravita' ed attualita' di pericolo. 
              7. L'onere derivante dal presente articolo e'  valutato
          in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in
          euro 5.164.568,99 (lire  10  miliardi)  annui  a  decorrere
          dall'anno 1998.».