Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis
del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma
1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani,
di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n.
228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo
13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui
al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e'
definito il programma di emersione, assistenza e di protezione
sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.».
Note all'art. 8:
- L'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, recita:
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16). - 1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole
della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2-bis, della legge
11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via
transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di
assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del
comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza
Unificata, e' definito il programma di emersione,
assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma
e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in
euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere
dall'anno 1998.».