Art. 9
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro
la tratta degli esseri umani»
1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento
per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del
grave sfruttamento degli esseri umani, nonche' azioni finalizzate
alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e
all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze,
sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, e' adottato il Piano
nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Note all'art. 9:
- L'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, gia'
citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, recita:
«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma
e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro della
giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani,
nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano e'
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».