Art. 10 Utilizzo delle informazioni 1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 10: Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE, si veda nelle note all'art. 5.