Art. 10 
 
                     Utilizzo delle informazioni 
 
  1. Le informazioni e i documenti scambiati ai  sensi  del  presente
decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato  membro  o  ad  un
Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di  cui  ai
Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione  amministrativa,
e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2011/16/UE,  si  veda
          nelle note all'art. 5.