Art. 11 
 
                         Modifiche normative 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e  sul
patrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  qualsiasi  tipo
riscosse da o per  conto  dell'amministrazione  finanziaria  e  delle
ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali»; 
  b) all'articolo 31-bis,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: «In sede di assistenza  e  cooperazione  nello  scambio  di
informazioni l'amministrazione finanziaria  opera  nel  rispetto  dei
termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della  direttiva  2011/16/UE
del 15 febbraio 2011 del Consiglio,  che  ha  abrogato  la  direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»; 
  c) all'articolo 31-bis, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le informazioni sono trattate e tenute segrete con  i  limiti  e  le
modalita' previsti  dal  CAPO  IV,  condizioni  che  disciplinano  la
cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della
direttiva 2011/16/UE.»; 
  d) all'articolo  31-bis,  dopo  il  quinto  comma  e'  inserito  il
seguente: «In sede di assistenza e cooperazione  per  lo  scambio  di
informazioni,  la  presenza  negli   uffici   amministrativi   e   la
partecipazione  alle  indagini  amministrative  di  funzionari  delle
amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea,
e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva  2011/16/UE  del  15
febbraio  2011  del   Consiglio.   Alla   presenza   dei   funzionari
dell'Amministrazione finanziaria,  che  esercitano  il  coordinamento
delle  indagini   amministrative,   i   funzionari   esteri   possono
interrogare i  soggetti  sottoposti  al  controllo  ed  esaminare  la
relativa  documentazione,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo
accordo tra l'autorita' richiedente  e  l'autorita'  interpellata.  I
funzionari dell'Amministrazione finanziaria  utilizzano  direttamente
le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.»; 
  e) all'articolo 60-bis, primo  comma,  le  parole:  «sulle  imposte
indicate nell'articolo 1 della direttiva  77/799/CEE  del  Consiglio,
del 19 dicembre  1977,  modificata  dalle  direttive  2003/93/CE  del
Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE  del  Consiglio,  del  21
aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte  indicate
nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE  del  19  dicembre
1977»; 
  f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le  parole:  «sulle  imposte
indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sulle  imposte  indicate  nell'articolo  2   della
direttiva 2011/16/UE del 15  febbraio  2011  del  Consiglio,  che  ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»; 
  g) all'articolo 60-bis,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente:   «L'amministrazione   finanziaria   puo'   notificare   un
documento, secondo le modalita' di cui all'articolo 60,  direttamente
ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.». 
  2. I servizi di collegamento  non  hanno  l'obbligo  di  effettuare
indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini
o raccogliere le informazioni  richieste  per  fini  propri  non  sia
consentito dall'ordinamento. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il  testo  dell'art.  31-bis  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   31-bis.   (Assistenza   per   lo   scambio   di
          informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
          dell'Unione europea) 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  allo  scambio,
          con  le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  delle  informazioni  necessarie  per
          assicurare  il  corretto  accertamento  delle  imposte   di
          qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
          finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese  le
          autorita' locali. Essa, a tale fine,  puo'  autorizzare  la
          presenza nel territorio dello  Stato  di  funzionari  delle
          amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
              In sede di assistenza e cooperazione nello  scambio  di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio,
          che ha abrogato la direttiva  77/799/CEE  del  19  dicembre
          1977. 
              Le  informazioni  non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
              Le informazioni sono trattate e tenute  segrete  con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
              Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio  la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
              In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio  di
          informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e  la
          partecipazione alle indagini amministrative  di  funzionari
          delle amministrazioni  fiscali  degli  altri  stati  membri
          dell'Unione europea, e'  disciplinata  dall'art.  11  della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio.
          Alla   presenza   dei    funzionari    dell'Amministrazione
          finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
          amministrative, i funzionari esteri possono  interrogare  i
          soggetti sottoposti al controllo ed esaminare  la  relativa
          documentazione,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo
          accordo   tra   l'autorita'   richiedente   e   l'autorita'
          interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
          utilizzano direttamente le informazioni  scambiate  durante
          le indagini svolte all'estero. 
              Quando la situazione di uno o piu' soggetti di  imposta
          presenta un interesse  comune  o  complementare  con  altri
          Stati membri, l'Amministrazione finanziaria  puo'  decidere
          di procedere a controlli simultanei con le  Amministrazioni
          finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel  proprio
          territorio, allo scopo di scambiare le  informazioni  cosi'
          ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
          controllo eseguito da un solo Stato membro. 
              L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
          i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende   proporre   un
          controllo simultaneo, informando  le  autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri  interessati   circa   i   casi
          suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,  essa
          indica, per quanto possibile, i motivi per cui  detti  casi
          sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che  l'hanno
          indotta a proporli, indicando il termine entro il  quale  i
          controlli devono essere effettuati. 
              Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
          proponga  di  partecipare  ad  un   controllo   simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
              Nel  caso  di  adesione  alla  proposta  di   controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali   e   finanziarie   previste   a   legislazione
          vigente.». 
              Il testo dell'art. 60-bis del citato  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 60-bis. (Assistenza per le richieste di  notifica
          tra le autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione
          europea) 
              L'Amministrazione     finanziaria     puo'     chiedere
          all'autorita'  competente  di  un  altro  Stato  membro  di
          notificare  al  destinatario,  secondo   le   norme   sulla
          notificazione dei corrispondenti atti vigenti  nello  Stato
          membro interpellato, tutti gli atti e  le  decisioni  degli
          organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione
          della legislazione interna sulle imposte indicate nell'art.
          1  della  direttiva  77/799/CEE»  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «sulle  imposte  indicate  nell'art.   2   della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio,
          che ha abrogato la direttiva  77/799/CEE  del  19  dicembre
          1977 
              Su domanda dell'autorita' competente di un altro  Stato
          membro, l'Amministrazione finanziaria procede,  secondo  le
          norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti
          atti   nel   territorio   nazionale,   alla   notifica   al
          destinatario  di  tutti  gli  atti  e  le  decisioni  delle
          autorita' amministrative  dello  Stato  membro  richiedente
          relativi  all'applicazione,  nel  suo   territorio,   della
          legislazione  sulle  imposte  indicate  nell'art.  2  della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio,
          che ha abrogato la direttiva  77/799/CEE  del  19  dicembre
          1977.  L'amministrazione  finanziaria  puo'  notificare  un
          documento,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.   60,
          direttamente ad una persona  nel  territorio  di  un  altro
          Stato membro. 
              La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto  o
          della  decisione  da  notificare  e   contiene   il   nome,
          l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro  dato  utile
          ai fini dell'identificazione dello stesso. 
              L'Amministrazione  finanziaria  informa  immediatamente
          l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla  domanda
          di notifica,  comunicando  la  data  in  cui  l'atto  o  la
          decisione sono stati notificati al destinatario.».