Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo  Stato  membro
oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento; 
  b)  ufficio  centrale  di  collegamento:  l'ufficio  che  e'  stato
designato quale responsabile principale dei contatti  con  gli  altri
Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; 
  c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio
centrale di collegamento che  e'  stato  designato  per  procedere  a
scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto; 
  d) funzionario  competente:  qualsiasi  funzionario  che  e'  stato
autorizzato  a  scambiare  direttamente  informazioni  a  norma   del
presente decreto; 
  e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento  o  un
servizio di collegamento che formula una richiesta  di  assistenza  a
nome dell'autorita' competente; 
  f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o  un
servizio di collegamento che riceve una  richiesta  di  assistenza  a
nome dell'autorita' competente; 
  g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche  e  gli
interventi eseguiti dagli  Stati  membri  nell'esercizio  delle  loro
funzioni allo scopo di  assicurare  la  corretta  applicazione  della
normativa fiscale; 
  h) persona: 
  1) una persona fisica; 
  2) una persona giuridica o dove la normativa  vigente  lo  preveda,
un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di
compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica; 
  3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e  forma,
dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni
che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una  delle
imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 
  i) con mezzi elettronici:  mediante  attrezzature  elettroniche  di
trattamento (compresa la compressione digitale) e  di  memorizzazione
di dati e  utilizzando  fili,  radio,  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
elettromagnetici; 
  l) rete CCN: la piattaforma comune  basata  sulla  rete  comune  di
comunicazione (CCN)  e  sull'interfaccia  comune  di  sistema  (CSI),
sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte  le  trasmissioni
con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro
e l'autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della
fiscalita'.