Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento; b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto; d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto; e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale; h) persona: 1) una persona fisica; 2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica; 3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto. i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.