Art. 3 Organizzazione 1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore Generale delle Finanze. 2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto. 3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze e' competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi. 5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformita' alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorita' richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione e' trasmessa all'ufficio centrale di collegamento. 7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.
Note all'art. 3: Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il titolo IV del Per decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , citato nelle note alle premesse , cosi' recita: «Titolo V SANZIONI Art. 46. (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione) Art. 47. (Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta) Art. 48. (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) Art. 49. (Deduzioni e detrazioni indebite) Art. 50. (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari) Art. 51. (Violazione degli obblighi relativi alla contabilita') Art. 52. (Violazione degli obblighi delle aziende di credito) Art. 53. (Altre violazioni) Art. 54. (Determinazione delle pene pecuniarie) Art. 55. (Applicazione delle pene pecuniarie) Art. 56. (Sanzioni penali) Art. 57. (Sanzioni accessorie)».