Art. 4 Scambio di informazioni su richiesta 1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa. 2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2. 3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna.