Art. 5 Scambio automatico obbligatorio di informazioni 1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 5: La direttiva 2011/16/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64