Art. 5 
 
           Scambio automatico obbligatorio di informazioni 
 
  1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del presente decreto, comunicano agli  altri  Stati  membri,
mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui  periodi
d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri  Stati
membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della  direttiva
2011/16/UE. 
 
          Note all'art. 5: 
              La direttiva 2011/16/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
          marzo 2011, n. L 64