Art. 6 
 
                  Scambio spontaneo di informazioni 
 
  1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo  3,
comma 2, del presente decreto,  comunicano  le  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri,  nei  casi  di  cui
all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2011/16/UE,  si  veda
          nelle note all'art. 5.