Art. 6 Scambio spontaneo di informazioni 1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.
Note all'art. 6: Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE, si veda nelle note all'art. 5.