Art. 7 
 
                Richieste di notifica amministrativa 
 
  1. Qualora si verifichino i presupposti  di  cui  all'articolo  13,
comma  4,  della  direttiva  2011/16/UE,  su  domanda  dell'autorita'
richiedente dell'altro  Stato  membro,  i  servizi  di  collegamento,
secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, del presente
decreto, e in base alle norme di legge in vigore,  notificano,  anche
avvalendosi delle proprie  strutture  territoriali,  al  destinatario
tutti gli atti e le decisioni delle autorita' amministrative prodotti
dallo  Stato  membro  in  cui  ha   sede   l'Autorita'   richiedente,
concernenti l'applicazione nel suo territorio delle  leggi  nazionali
degli  Stati  membri,  relative  alle  imposte  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 del presente decreto. 
  2. I servizi di collegamento informano tempestivamente  l'autorita'
richiedente  circa  il  seguito  dato  alla  domanda  di  notifica  e
comunicano la data di notifica del documento al destinatario. 
  3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 4,  del
presente  decreto,  per   le   notifiche   pervenute   dall'autorita'
richiedente dell'altro Stato membro  si  avvale  degli  agenti  della
riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attivita'  di
notifica secondo le disposizioni dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. Per le spese di notifica di cui  al  comma  3  si  applicano  le
previsioni  di  cui  all'articolo  17,  comma  7-ter,   del   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attivita'  degli  agenti  della
riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari
a 12,81 euro per ciascuna  notifica  effettuata.  Tale  importo  puo'
essere aggiornato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono  corrisposti  entro
il mese di gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  espletamento
delle notifiche.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale  delle
finanze sono stabilite le  modalita'  procedurali  per  l'affidamento
all'agente    della    riscossione    territorialmente     competente
dell'attivita' di notifica, nonche' per la  rendicontazione  di  tale
attivita' da parte dello stesso agente. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2011/16/UE,  si  veda
          nelle note all'art. 5. 
              Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul  reddito),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              «Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento) 
              La  cartella  e'  notificata  dagli   ufficiali   della
          riscossione   o   da   altri   soggetti    abilitati    dal
          concessionario nelle forme  previste  dalla  legge  ovvero,
          previa eventuale convenzione tra comune  e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
          La notifica puo' essere eseguita anche  mediante  invio  di
          raccomandata con avviso di ricevimento;  in  tal  caso,  la
          cartella e' notificata in plico chiuso  e  la  notifica  si
          considera  avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso  di
          ricevimento sottoscritto da una delle persone previste  dal
          secondo  comma  o  dal  portiere  dello  stabile  dove   e'
          l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 
              La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi  a  tal
          fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono  consultabili,
          anche in via telematica, dagli  agenti  della  riscossione.
          Non si applica  l'art.  149-bis  del  codice  di  procedura
          civile 
              Quando la notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
          in cui l'avviso  del  deposito  e'  affisso  nell'albo  del
          comune. 
              Il concessionario deve conservare per  cinque  anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
          l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
          o dell'amministrazione. 
              Per quanto non e' regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  60   del   predetto
          decreto; per la notificazione della cartella  di  pagamento
          ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
          di cui al quarto e quinto comma dell'art.  60  del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.
          600.». 
              Il testo  dell'art.  17,  del  decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale  della
          riscossione, in  attuazione  della  delega  prevista  dalla
          legge 28 settembre  1998,  n.  337),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97: 
              «Art. 17. (Remunerazione del servizio) 
              1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio
          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il
          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea
          agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
          diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
          certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura
          percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei
          relativi interessi di mora, con decreto  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
          dei   carichi   annui   affidati,   dell'andamento    delle
          riscossioni coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,
          efficientamento e riduzione dei costi del gruppo  Equitalia
          Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire   al
          contribuente oneri inferiori a quelli in essere  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. Il  rimborso  di
          cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
              a) per una quota pari al  51  per  cento,  in  caso  di
          pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
          cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e'  a
          carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario. 
              2. 
              3. 
              4.  L'agente  della   riscossione   trattiene   l'aggio
          all'atto del riversamento all'ente impositore  delle  somme
          riscosse. 
              5. 
              5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo, l'aggio spetta agli agenti della  riscossione  nella
          percentuale stabilita dal decreto del  4  agosto  2000  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 
              6. All'agente della riscossione  spetta,  altresi',  il
          rimborso degli specifici oneri  connessi  allo  svolgimento
          delle singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimento  di  sgravio  o   in   caso   di
          inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
              6.1.  Con  decreto  non  regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura  del  rimborso,  da  determinare   anche
          proporzionalmente   rispetto   al   carico    affidato    e
          progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
          carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso. 
              6-bis. Il rimborso delle  spese  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), maturate nel corso di  ciascun  anno  solare  e
          richiesto  entro  il  30  marzo  dell'anno  successivo,  e'
          erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.  In  caso  di
          mancata   erogazione,   l'agente   della   riscossione   e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da  riversare.  Il  diniego,  a  titolo   definitivo,   del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le procedure che determinano il rimborso, obbliga  l'agente
          della riscossione a restituire all'ente,  entro  il  decimo
          giorno successivo  alla  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'importo  dei  rimborsi
          spese  riscossi  dopo  l'erogazione  o  la   compensazione,
          maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
          novembre  di  ciascun  anno.  7.  In  caso  di  delega   di
          riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al
          delegante, sono  ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il
          delegante  ed  il  delegato  in  proporzione  ai  costi  da
          ciascuno sostenuti. 
              7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
          spetta il rimborso di cui al comma 1. 
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono a carico del debitore nella misura di lire  seimila  ;
          tale  importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto   del
          Ministero delle finanze . Nei  casi  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a  carico
          dell'ente creditore.».